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Codice Civile
Codice Penale

Donazione indiretta, onere probatorio

Donazione indiretta, spetta al soggetto che agisce in giudizio dimostrare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi della liberalità.

Pubblicato il 20 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI

in persona del dott.ssa, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 571/2020 pubblicata il 17/03/2020

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017 posta in delibazione all’udienza del 4 marzo 2020 e vertente

TRA
XXX () rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in;

ATTRICE E

YYY () rappresentata e difesa dall’Avv. , giusta procura a margine della comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in;

CONVENUTA

Oggetto: proprietà;

Conclusioni: come da verbale del 4.3.2020;

FATTO E DIRITTO
XXX ha citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe deducendo che quest’ultima era divenuta proprietaria dell’immobile sito a e relativo garage, oggi in via, giusto atto del 25.10.2012 a ministero del Notaio al prezzo di € 270.000; che la convenuta era altresì divenuta proprietaria dell’immobile sito a e box auto, giusto atto del 14.12.2012 a ministero del Notaio, al prezzo di e 326.700; che tutti e due i cespiti erano frutto di donazioni indirette operate dall’attore nei confronti della convenuta; che l’intero importo dell’immobile di via era stato corrisposto dall’attore il quale aveva stipulato anche il relativo contratto preliminare, come da documentazione allegata; che parimenti doveva dirsi in relazione all’immobile di via. Per questi motivi, ha chiesto di accertare che detti immobili avevano formato oggetto di donazione indiretta da parte dell’attore alla convenuta ai sensi dell’art. 809 c.c..

Si è costituita la convenuta evidenziando la genericità dei fatti posti a fondamento della domanda e costituendosi “al solo fine di verificare la esatta corrispondenza delle prove – che verranno fornite – con la pretesa attorea, riservandosi una eventuale contestazione nel caso in cui detta corrispondenza non dovesse emergere nelle forme utili al processo”.

Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c ed espletato l’interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata rinviata per p.c. all’udienza del 24.4.2019 poi posticipata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 4.3.2020. A tale udienza, le parti hanno discusso la causa come da verbale e la stessa è stata trattenuta in decisione ex art. 189 c.p.c. in ragione della complessità della causa.

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda spiegata da parte convenuta siccome tardivamente formulata dopo la prima udienza di trattazione ossia all’udienza del 24.4.2019 dal momento che, come disposto dall’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a penda di decadenza, o rilevata d’ufficio, non oltre la prima udienza”.

Venendo al merito, la domanda spiegata dall’attore è fondata.

Quest’ultimo ha chiesto di accertare la natura di donazione indirette dei due acquisiti indicati in citazione eseguiti dalla convenuta come acquirente siccome eseguiti con denaro messo a disposizione dallo stesso attore a titolo di liberalità nei confronti della stessa.

In altre parole, parte attrice ha agito per ottenere una dichiarazione giudiziale circa la natura dei due predetti contratti di compravendita in realtà da qualificare nello schema del c.d. negotium mixtum cum donationem alla luce dell’orientamento della Suprema Corte a mente del quale “nel caso del denaro dato al precipuo scopo dell’acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all’alienante dal genitore stesso, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità”, non potesse revocarsi in dubbio, proprio in virtù del “collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio … la presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” Cass., Civ., S.U. n. 9282/1992, orientamento ormai del tutto pacifico).

Ciò posto, come noto, “in materia di donazione indiretta in generale, poi, l’onere probatorio è ripartito nel senso che spetta al soggetto che agisce in giudizio dimostrare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi della liberalità, ovvero dell’arricchimento unilaterale non remunerato e dell’animus donandi in capo al disponente, mentre è compito del beneficiario dell’attribuzione dedurre elementi idonei a delineare una diversa giustificazione causale del trasferimento” (Trib. Torino, Sez. II Sent., 29/01/2018).

Applicando i principi appena esposti alla vicenda oggi in esame, la domanda spiegata dal’attore appare fondata. Invero la sussistenza di una donazione indiretta da parte di quest’ultimo in favore della convenuta può ritenersi acclarata in riferimento all’immobile e relativa pertinenza di cui al contratto di compravendita a ministero dei Notaio sulla base di numerosi elementi: in primo luogo dal relativo preliminare d’acquisto (doc.3 fascicolo attrice) sottoscritto tra la alienante *** s.r.l. e l’attore e in secondo luogo dalla prova del versamento da parte di quest’ultimo della relativa caparra confirmatoria pari ad € 32.000, come quietanzato nel predetto preliminare, della ulteriore somma di cui alla quietanza di pagamento del 19.12.2011 di € 104,000,00 ( cfr. doc.5 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) e delle ulteriori somme di € 50.000 all’ordine del legale rappresentante della società alienante, come risulta dall’atto di compravendita, dell’ulteriore somma di € 32.000 come da assegni allegati in atti nonché della somma di € 110.000, mediante bonifico dell’attore in favore della convenuta con causale “prestito per estinzione mutuo” del 6.5.2014 (al fine di procedere all’estinzione del mutuo gravante sull’immobile compravenduto accollatosi da parte acquirente, pari ad € 138.00,00 cfr. art. B del contratto in atti, cui è seguita cancellazione della formalità in data 9.6.2014, v. doc. 7 memoria ex ar.t 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice).

Sulla base di tali elementi, deve quindi ritenersi che l’attore ha provato di aver conferito alla convenuta la complessiva somma di € 348.000 comprese le spese notarili, sul complessivo prezzo di compravendita pari ad € 270.000 (pur essendo stato fissato il prezzo di vendita in preliminare pari ad € 320.000) in parte mediante esborsi diretti dell’attore e in parte con giroconti alla convenuta con tempistiche temporali e causali tali tali da far ritenere il versamento di € 130000 causalmente ricollegato al predetto acquisto.

Ne consegue che l’atto di compravendita a ministero del notaio va qualificato quale atto di donazione indiretta da parte dell’attore alla convenuta dell’immobile e pertinenze site in, come meglio descritte in tale atto.

Per i medesimi motivi, appaiono sussistere i presupposti per qualificare quale donazione indiretta in relazione all’ulteriore bene immobile come meglio descritto nell’atto di compravendita del 14.12.2012 allegato in atti.

Ciò emerge in primo luogo dal preliminare di compravendita del predetto immobile stipulato dall’attore “per sé e i suoi aventi causa” in data 20.3.2004 (doc. 10 memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice) ove si quietanza il pagamento di € 40.000, dall’ulteriore quietanza a nome dell’attore di € 30.000 (doc.11), e in secondo luogo dagli ulteriori pagamenti eseguiti dall’attore in esecuzione del predetto contratto in parte alla parte venditrice (come menzionato nelle quietanze apposte ai predetti assegni allegati ai docc. 13 ss della memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte attrice), dagli assegni circolari emessi in nome e per conto dell’attore per l’importo di € 180.000 (cfr. doc. 18) e ulteriori pagamenti per € 90.000 mediante assegni tratti dall’attore in favore dell’alienante e di € 10.000 mediante bonifico alla convenuta con causale “acconto per consegna alloggio C1” (doc. 12) presumibilmente utilizzato da quest’ultima per l’esecuzione dei 5 bonifici da € 1600 indicati nell’atto di compravendita, oltre a svariati assegni emessi a favore di soggetti terzi rispetto al venditore ma in ogni caso in esecuzione del contratto preliminare del 20.3.2004.

In base a tale emergenza, deve quindi ritenersi che l’attore abbia dato prova di aver pagato integralmente il prezzo pattuito per la compravendita di tale immobile pattuito in € 297.000,00 (pur essendo stato fissato il prezzo di vendita in preliminare pari ad € 385.000).

Non si può infine non rilevare come la convenuta non abbia mai negli atti di causa contestato quanto allegato dall’attore circa l’esecuzione dei pagamenti del prezzo delle compravendite oggetto di causa, essendosi limitata ad allegarne la genericità (per altro in effetti non riscontrabile), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. e a produrre unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. un proprio estratto conto senza tuttavia fornire alcuna esposizione e deduzione specifica al riguardo. A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha allegato e dato prova, come era suo onere in base alla giurisprudenza sopra richiamata, della diversa giustificazione causale dei trasferimenti e della titolarità delle provviste necessarie a tal fine.

La domanda spiegata dall’attore va pertanto accolta integralmente.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria e decisionale nonché del valore della causa, vanno quindi poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede

– accoglie la domanda spiegata dall’attrice;

– accerta la donazione indiretta da parte dell’attore in favore della convenuta degli immobili di cui all’atto di compravendita a ministero del Notaio del 25.10.2012 rep. gen. reg. part. e di cui all’atto di compravendita a ministero del notaio del 14.12.2012 rep. gen. reg part.;

-condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Velletri 16.3.2020

Il Giudice

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