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Negazione dell’inesistenza di un contratto di mutuo

La negazione dell’inesistenza di un contratto di mutuo significa contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova.

Pubblicato il 05 February 2020 in Diritto Civile, Diritto di Credito, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. II ^ CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Pres. Dott., all’udienza del giorno 4 febbraio 2020 ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA 259/2020 pubblicata il 04/02/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. del RGACC 2017 T R A

– XXX, titolare dell’omonima ditta individuale elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPONENTE

E

– YYY elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.

BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Si controverte del decreto ingiuntivo nr. /16 emesso il 19/12/2016 dall’intestato Tribunale con quale si ingiungeva all’odierno opponente di pagare a favore di YYY l’importo di € 40.000,00 oltre interessi legali e spese di procedura, somma ricevuta in prestito nell’ottobre del 2018 e mai restituita. La difesa di parte opponente ha contestato la pretesa creditoria, in quanto quel versamento altro non era che un anticipo soci che il YYY aveva effettuato in virtù degli accordi stretti tra i due per costituire una società.

2 – Va premesso che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cfr. ex multis Cass., 5 agosto 2011, n. 17050; Cass., 24 novembre 2005, n. 24815; Trib. Roma, sez. VIII 11 novembre 2009).

Va altresì detto che in tema di riparto dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito come sia il creditore che agisce per l’adempimento, così come per la risoluzione del contratto, a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cfr. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass., 3 luglio 2009, n. 15667).

3 – Tanto premesso in diritto, il Giudicante osserva.

Seguendo il criterio dell’onere della prova spettava al YYY dimostrare la natura del rapporto contrattuale sottostante l’elargizione della somma di € 40.000 a favore dell’opponente.

Infatti, è colui che chiede la restituzione di una somma di denaro, allegando di averla data a mutuo, a dover dimostrare sia la consegna del denaro, che il titolo comportante l’obbligo di restituzione.

A fronte dell’eccezione del convenuto di aver sì ricevuto la somma di denaro, ma per una diversa causale, l’onere di provare tale diversa causale non ricade sul convenuto stesso, poichè la negazione dell’inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (tra le tante, Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 180/2018; Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 20740/2009; Cass. n. 2974/2005).

Tanto detto in diritto, incontestato e comunque dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. opponente) il versamento di € 40.000 a mezzo di bonifico bancario in data 30/10/2008 da parte del YYY con la causale “secondo versamento anticipo soci” rispetto ad altro precedente versamento di € 20.000 con la medesima causale, spettava allo stesso YYY, giusta la contestazione della causale dedotta, fornire la prova che quel versamento, pur riportando una causale diversa, altro non era stato che un prestito di denaro che aveva fatto a favore dell’opponente, così da richiederne la restituzione.

Sul punto, la deposizione resa dalla teste *** (ex convivente del YYY) ha confermato la tesi del prestito, avendo la teste riferito di aver assistito di persona all’iniziale richiesta con cui il XXX aveva proposto al YYY, all’epoca alle dipendenze della ditta del primo, di farsi dare in prestito la maggior somma di € 80.000.

La teste ha altresì aggiunto che in quel periodo la ditta XXX era in difficoltà economiche e di aver anche assistito alla consegna, da parte del XXX stesso, di un assegno in bianco a garanzia della restituzione del prestito elargito.

L’altro teste escusso, ossia *** all’epoca funzionario del Comune di, non è stato in grado di fornire elementi sulla vicenda del prestito. All’audizione del terzo teste la difesa del YYY vi ha rinunciato (cfr. udienza 11/6/2019).

Orbene, la deposizione resa dalla teste ***, alla luce degli altri elementi probatori acquisiti di cui si dirà, non può ritenersi attendibile, pur se all’epoca dei fatti, come la stessa ha riferito, lavorava alle dipendenze della ditta XXX con le mansioni di impiegata e, pertanto, è possibile che abbia presenziato ai fatti per cui è causa.

Vero è che a conforto della causale del “prestito” deporrebbe anche la circostanza dell’emissione e consegna, nelle mani del YYY, dell’assegno bancario nr. senza data e importo, a firma di XXX, avvenuta in coincidenza del versamento della somma di denaro oggetto del procedimento monitorio, nota modalità utilizzata da chi presta denaro per garantirsene la restituzione, avendo la possibilità di compilare sia l’importo ancora dovuto, sia la data di emissione del titolo bancario, così da metterlo all’incasso.

Rimane però la obiettiva difficoltà di coniugare quanto riferito dalla testimone con il testo della causale dei due bonifici bancari (versamento anticipo soci) e, nondimeno, con le due fideiussioni prestate dal YYY nei confronti della BCC di, sia per l’affidamento di € 50.000 sul c/c nr. 5717, sia per il mutuo ipotecario nr. 17361 di € 100.000, risalenti agli anni 2002 e 2010 (docc. 2 e 3 fasc. opponente), le cui revoche del 2015 risultano indirizzate, non a caso, anche a YYY, nella veste di garante e, perciò, evidentemente coinvolto nell’attività della ditta del XXX.

E tale ultima circostanza, che la stessa difesa dell’opposto ha confermato (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione), si pone in obiettivo contrasto, anche sul piano logico-argomentativo, con la tesi che il YYY, benchè alle dipendenze della ditta XXX, aveva aderito alla richiesta del suo titolare di “avallare le proprie richieste di finanziamento con garanzie fideiussorie/personali utilizzando la busta paga al fine di accedere a forme di credito nell’interesse della Ditta XXX”.

Tale riscontro, peraltro, scredita anche la deposizione della teste *** la quale, nel riferire sui rapporti tra il YYY e il XXX, ha dichiarato che i due si conoscevano da anni “ma solo per motivi di lavoro e non per amicizia”.

Allora vi è da chiedersi quale possa essere l’effettiva motivazione che ha spinto un dipendente di una ditta ad esporsi personalmente nei confronti del suo datore di lavoro, col quale non aveva rapporti di amicizia, prestandogli una ingente somma di denaro (€ 60.000,00) e costituendosi garante per prestiti altrui per complessivi ulteriori € 150.000 (€ 50.000 per l’affidamento ed € 100.000 per il mutuo), se non quella di una ipotizzata compartecipazione all’attività di impresa, rispetto alla quale il rilascio dell’assegno bancario in bianco da parte del XXX, verosimilmente, era destinato a garantire l’effettività di tale compartecipazione, siccome non ancora formalizzata.

In definitiva, deve ritenersi che la causale del prestito concesso dal YYY a favore della controparte, sulla quale è stato richiesto e azionato il decreto ingiuntivo qui in opposizione, non abbia trovato adeguato riscontro probatorio, conseguendone che l’opposizione va accolta e, per l’effetto, va revocato il decreto ingiuntivo.

4 – Le spese processuali, stante la obiettiva difficoltà di ricostruzione della vicenda favorita dal comportamento di ambiguità di cui si sono rese responsabili entrambe le parti nello svolgimento del rapporto, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. /2017 RG in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

1 Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr./16 emesso da questo Tribunale il 19/12/2016.

2 Compensa interamente le spese processuali.

Così deciso in Velletri, il giorno 4 febbraio 2020

Il Giudice

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