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Codice Civile
Codice Penale

Appello notificato alla parte personalmente

Appello notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente.

Pubblicato il 27 December 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA

In persona dei magistrati:

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2107/2019 pubblicata il 20/12/2019

Nella causa civile di appello iscritta al n. /2019, posta in decisione nell’udienza collegiale del 9/7/2019, vertente tra

XXX,

Rappresentata e difesa dall’ Avv. come da procura a margine dall’atto di citazione in appello

– appellante

E

YYY, con sede in, Rappresentato e difeso dall’Avv., come da procura in allegato all’ atto di citazione

– appellato

Avente ad oggetto: appello avverso l’ordinanza ex art. 702 bis C.P.C. del tribunale di Chieti del 13.01.2019.

Conclusioni: nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 28/05/2019 le parti concludevano come da verbale

Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con l’ordinanza impugnata il primo giudice ha respinto la domanda proposta dalla dott. XXx, con la quale veniva allegato che era stata nominata con delibera della Regione n. revisore contabile ed aveva maturato un credito, a seguito dell’esercizio della sua attività in favore dell’Istituto pari a complessivi € 13.295 (saldo 2012 e 2013 nonché pagamento integrale del dovuto per gli anni 2014 e 2015).

2. l primo giudice aveva osservato al riguardo che a) da parte del convenuto era stato contestato sia l’an che il quantum della pretesa, sottolineando anche l’applicabilità al caso di specie (trattandosi di un istituto di diritto pubblico) dell’art. 159 TUEL cosicché il pagamento avrebbe presupposto l’invio di fattura elettronica laddove era stata invece inviata solo un preavviso di parcella; b) in ogni caso al revisore non sarebbe spettato il compenso richiesto, posto che la Corte Costituzionale aveva dichiarato con effetto ex tunc l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 8 e 9 della l. r. n. 17/2011 che disciplinavano il compenso del presidente ed era quindi venuta meno la possibilità di calcolare il compenso richiesto (parametrato in percentuale a quello, non più vigente, dei presidenti) e tenuto conto anche della modifica dell’art. 21 da parte della l. r. n. 43/2013; c) pur non potendo conseguire a tale pronuncia il venir meno del diritto al compenso in capo al revisore, era comunque un fatto che il convenuto si fosse difeso sostenendo che i compensi richiesti all’ erano in realtà riferiti a tutte le della provincia di e non solo all’ e che non vi fosse in sostanza prova adeguata delle prestazioni effettivamente eseguite, avendo la parte attrice depositato solo le fatture e non potendo, come detto, determinarsi per giunta il compenso prendendo a parametro il compenso dei presidenti a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui si è detto; d) la parte attrice vedeva quindi respinta la domanda con condanna alle spese del grado.

3. Con l’interposto appello, la dott. XXX censurava la prima sentenza in ragione di un unico articolato motivo, lamentando la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario e la compromissione del diritto di difesa nella misura in cui il giudice di prime cure, ritenuta la contestazione (sollevata all’udienza di precisazione delle conclusioni) in punto di quantum una mera difesa e pertanto non soggetta ad alcuna preclusione, ha precluso a parte ricorrente la possibilità di integrare la prova, non potendo fare produzioni. Pertanto in sede di gravame l’appellante chiedeva “preliminarmente di accertare che il giudizio, per lo stato di complicazione raggiunto in conseguenza delle difese esperite da parte resistente, non poteva continuare con il rito sommario e conseguentemente che l’appellante sia rimessa a compiere quelle attività di allegazione ed istruttorie sono state precluse dallo svolgimento del processo con le forme sommarie” accertato l’errore del rito, Voglia il Giudice d’appello disporre la rinnovazione degli atti compiuti dal primo giudice e decidere nel merito la causa. Concludeva affermando che “la finalità della presente impugnazione infatti è proprio quella di ottenere dall’adita Ecc.ma Corte di Appello di essere abilitati a fornire le prove necessarie per far emergere la piena fondatezza del petitum di parte ricorrente e conseguentemente ottenere la riforma integrale dell’ordinanza meglio innanzi descritta”.

4. Si costituiva l’istituto convenuto, contestando l’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e e sotto il profilo della validità della sua instaurazione, per essere l’appello stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito e, comunque, ad una PEC non inserita nell’elenco gestito dal Ministero della Giustizia in forza di quanto statuito dall’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012 (siccome inserito dalla legge n. 228/2012 e successivamente modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014). Nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello, richiamando le difese già svolte.

5. All’udienza del 9 luglio 2019 le parti concludevano come da verbale e il collegio, revocata l’ordinanza che fissava la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e all’esito riservava la causa a decisione.

6. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notificazione, perché ciò comporterebbe, ove fondata il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’eccezione è infondata. Pur essendo stato l’appello, infatti, effettivamente notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente e, nella specie, sanata per conseguimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, così dovendosi interpretare la fattispecie alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della suprema corte (CASS. SEZ. 2 -, N. 10500 DEL 03/05/2018 secondo cui la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma 2, C.P.C.).

7. L’appello è tuttavia inammissibile sotto un altro profilo, e cioè perché contiene conclusioni di solo rito. In sostanza, l’appellante, dopo aver svolto un excursus (a confutazione del quale si dilunga anche la difesa dell’appellato) in ordine al ruolo e all’incarico nonché alla normativa applicabile ai revisori contabili anche nella fase di determinazione dei relativi compensi, limita la sua censura alla mancata conversione del rito sommario in rito ordinario e al vulnus che ciò avrebbe comportato al contraddittorio e al proprio diritto di difesa, non essendo stato in tal modo consentito all’attrice di portare in giudizio quelle prove necessarie per integrare la prova del diritto azionato (arg. da Cass. n. 20064 del 2.9.2013).

Utilizzando le parole dell’appellante, “la finalità della presente impugnazione infatti è proprio quella di ottenere dall’adita Ecc.ma Corte di Appello di essere abilitati a fornire le prove necessarie per far emergere la piena fondatezza del petitum di parte ricorrente e conseguentemente ottenere la riforma integrale dell’ordinanza meglio innanzi descritta”, ma l’appellante non offre né una allegazione difensiva né una richiesta istruttoria, che possa in qualche maniera dare corpo a questa sua istanza o finalità. A ben vedere, quindi, non impugna e censura la sentenza laddove questa accerta che non sono state offerte prove adeguate in ordine alla effettività delle prestazioni svolte a favore della IRI delle quali è rivendicato il pagamento né offre di provare alcunché (salvo la inammissibile richiesta di esibizione, rispetto alla quale mancano i presupposti di cui agli artt, 210 e 118 c.p.c.). Per inciso può aggiungersi che non risulta assolutamente fondata la affermazione in fatto secondo cui sarebbe stata valorizzata dal primo giudice una contestazione svolta per la prima volta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, giacché al contrario la lettura della comparsa di costituzione e risposta in primo grado convince del contrario, laddove l’Istituto aveva chiaramente sostenuto di aver pagato tutte le prestazioni dovute, allegando la relativa documentazione, spettando di conseguenza alla controparte di dimostrare la non esaustività dei pagamenti ricevuti e l’effettivo svolgimento delle relative prestazioni.

8. L’appello va comunque dichiarato inammissibile, per le assorbenti considerazioni sopra svolte.

9. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in base alla domanda, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.

10. L’appellante risulta inoltre tenuta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) Dichiara inammissibile l’appello;

2) Condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del grado, che liquida in complessivi € 3.777,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese del grado.

3) Dichiara che l’appellante è tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 3/12/2019.

Il Presidente rel.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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