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Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui

Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, determinazione del risarcimento, riferimento al cosiddetto danno figurativo.

Pubblicato il 31 October 2019 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

In persona della Dott.ssa, in funzione di giudice unico, nella causa iscritta al n. dell’anno 2018 e vertente

TRA

XXX, parte elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’Avv., che la rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

E

YYY, parte rimasta contumace nel presente giudizio

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: ricorso ex art. 447 bis c.p.c.

All’udienza del 29.10.2019, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA n. 20833/2019 pubblicata il 29/10/2019

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor XXX è proprietario dell’appartamento sito in, palazzina B, scala B1 interno, censito al NCEU del Comune di al foglio particella sub, e della cantina al piano interrato del fabbricato B, scala, distinta con il numero, che costituisce pertinenza del medesimo immobile. L’istante è altresì proprietario del box auto sito alla medesima Via, fabbricato B e contraddistinto con il numero, foglio particella sub. Il sopracitato appartamento e cantina erano concessi in locazione ad uso abitativo al signor YYY, nato, in forza di contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma al n. serie in data, mentre il suidentificato box auto era concesso in uso al signor YYY in un periodo successivo, segnatamente a decorrere dal mese di agosto 2014, a complemento della locazione dell’appartamento e cantina di cui sopra, per l’importo di € 90,00.

Pertanto, a decorrere dal mese di agosto 2014, il signor YYY provvedeva a corrispondere un importo di € 90,00 quale indennità per l’occupazione del suddetto box auto.

Tuttavia, a decorrere dal mese di febbraio 2015 il signor YYY cessava di corrispondere alcunché per l’uso esclusivo del box auto in parola e, a decorrere dal successivo mese di ottobre 2015, si rendeva altresì moroso nel pagamento dei canoni di locazione pattuiti per l’immobile e per la cantina di proprietà dell’istante, come sopra identificati.

In ragione di quanto precede, si notificava all’evocato YYY atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida.

Con provvedimento del 26.04.2017, nella causa rubricata al Ruolo Generale n. /2016 del Tribunale di Roma, Sezione Sesta Civile, G.U. dott.ssa, l’adito Giudice pronunciava ordinanza di convalida di sfratto per morosità n. /2017 in danno del signor YYY in relazione all’immobile ed alla cantina, entrambi oggetto del contratto di locazione su richiamato, fissando la data del 06.05.2017 per l’esecuzione dello sfratto convalidato.

All’esito degli accessi del 11.10.2017, 24.11.2017 e 27.11.2017, l’istante era definitivamente immesso nel possesso dell’immobile e relativa cantina di pertinenza da parte del competente Ufficiale Giudiziario ex art. 608 comma 2 c.p.c. In tale occasione veniva accertato che l’esecutato signor YYY aveva già in precedenza rilasciato l’unità immobiliare de qua.

Si rappresenta che nel corso delle operazioni di rilascio in parola il signor YYY si rendeva irreperibile, risultando sconosciuti residenza, dimora e domicilio dello stesso e per tale ragione, l’odierno ricorrente si vedeva costretto, per il tramite del proprio difensore, ad inviare a mezzo p.e.c. formale diffida al signor YYY di rilasciare immediatamente il locale box auto libero da cose di sua proprietà, ma non otteneva alcun riscontro.

Il signor YYY infatti, deteneva sine titulo il box auto di proprietà dell’istante, così da impedire in modo illegittimo il pieno possesso e l’immediata disponibilità dello stesso da parte del proprietario, signor XXX.

In data 23 maggio 2018 aveva luogo la prima sessione della mediazione obbligatoria attivata dal signor XXX, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione al procedimento da parte dell’evocato signor YYY, risultato assente senza giustificato motivo.

Il presente giudizio verte sull’accertamento dell’abusiva ed illegittima detenzione e, per l’effetto, sulla condanna al rilascio e restituzione del locale box auto situato in, alla Via, distinto con il numero e censito al NCEU del Comune di al foglio, particella, subalterno, di proprietà dell’istante e occupato sine titulo dal signor YYY a decorrere dal mese di maggio 2017.

Trattasi di azione di restituzione per detenzione sine titulo, finalizzata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire il suddetto bene immobile – che in precedenza è stato concesso di fatto in uso al convenuto. Nella fattispecie che qui occupa si evidenzia l’illiceità della condotta lesiva posta in essere da controparte, la quale non ha provveduto alla sua riconsegna e pertanto il concedente XXX ha diritto di conseguire la restituzione del locale sin da allora detenuto dallo YYY.

Secondo consolidata giurisprudenza infatti, “Nelle fattispecie concernenti occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso”; così Cass. civ., 1 marzo 2011, n. 5028; nello stesso senso, Cass. civ., 8 marzo 2010, n. 5568; Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3251; Cass. civ., 8 maggio 2006, n. 10498.

Per quanto concerne, poi, i parametri secondo i quali va calcolato il predetto danno, la Corte Suprema di Cassazione, con consolidato orientamento, ha avuto modo di chiarire che la determinazione del risarcimento ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Alla luce degli esposti principi, l’odierno istante, tenendo conto che l’importo pattuito per l’occupazione del posto auto era pari € 90,00 mensili, ha quindi diritto di richiedere al convenuto signor YYY la somma di € € 3.690,00 per illegittima occupazione protrattasi dal mese di maggio 2017 sino al mese di giugno 2018, oltre le ulteriori indennità di occupazione che matureranno sino all’effettivo rilascio dell’immobile per cui è causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

accerta e dichiara, per tutti i motivi esposti, che l’evocato signor YYY, detiene sine titulo l’immobile (box auto) sito in, alla Via, fabbricato B e contraddistinto con il numero, foglio particella sub, di proprietà del ricorrente XXX; per l’effetto, condanna il signor YYY alla immediata restituzione e rilascio, sgombero da persone e cose, dell’immobile su identificato e sito in, alla Via, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del signor XXX;

condanna altresì il signor YYY al pagamento in favore del ricorrente XXX della somma di € € 3.690,00 per illegittima occupazione protrattasi dal mese di maggio 2017 sino al mese di giugno 2018, (Euro 90,00 mensili), oltre le ulteriori indennità di occupazione che matureranno sino all’effettivo rilascio dell’immobile per cui è causa.

Condanna infine parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che seguono la soccombenza, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, 29.10.2019

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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