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Assegno di mantenimento a favore del coniuge

I redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Pubblicato il 19 September 2019 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 783/2019 pubblicata il 16/09/2019

nella causa civile di prima istanza iscritta al n° /2017 R. G. promossa DA

XXX , rappresentato e difeso, giusta allegata procura, dagli avv.ti, per procura allegata al ricorso introduttivo .

Ricorrente

CONTRO
YYY, rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura allegata alla comparsa di risposta.

Resistente

CON L’INTERVENTO DEL P.M.

OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio concordatario CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 6 marzo 2019.

Il PM, con nota del 25 marzo 2019 , si è associato alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n /2018 , depositata in data 28/5/2018, il Collegio, su concorde richiesta delle parti, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1/8/1999 dai coniugi XXX e YYY – da cui è nata ( in data 3/0/2006 ) la figlia *** – sussistendone i presupposti ed essendo trascorso il previsto termine dall’udienza di comparizione dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione, concluso consensualmente con sentenza di questo Tribunale in data 21/1/2016.

In assenza di contrasto in ordine al mantenimento delle condizioni della separazione relative all’affidamento della minore (in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso il padre , nei giorni concordati), la causa è proseguita dinanzi al GI per l’istruttoria (compendiatasi nell’acquisizione della documentazione reddituale dei coniugi) necessaria per la delibazione delle questioni controverse ( relative: a) alla determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della figlia ed alla ripartizione delle spese straordinarie necessarie per quest’ultima ; b) alla spettanza dell’assegno divorzile in favore della resistente ), questioni regolate, in via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale in data 25/11/2017 , con la quale è stata rigettata la richiesta dell’assegno divorzile ed aumentato ad € 600,00 l’assegno di mantenimento dovuto dall’obbligato per la prole ( determinato in € 400 nella fase della separazione ), confermandosi la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre .

In ordine alla prima questione, ritiene il Collegio di dovere confermare le richiamate statuizioni presidenziali, tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze di vita della ragazza ( attualmente di anni 13 ed iscritta alla scuola media ), notoriamente correlate al tempo trascorso dalla separazione ( dichiarata nel 2016, allorquando *** aveva 10 anni e frequentava la scuola elementare ), e dall’altro , della buona situazione reddituale del ricorrente ( il quale nel 2016 , come risulta dalla dichiarazione fiscale del 2017, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 45.360, 00 ), di gran lunga superiore rispetto alla situazione economica della resistente ( la quale , nel medesimo anno, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 22.316 , 00, come risulta dalla dichiarazione fiscale presentata nel 2017 ).

Passando alla seconda questione, premessa la diversità ontologica tra assegno di mantenimento nel giudizio di separazione ed assegno divorzile ( cfr Cass 12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019 ), si evidenzia che il Collegio, nella delibazione della domanda proposta dalla resistente per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, intende attenersi, stante l’autorevolezza del precedente, ai nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018 ( seguita da Cass. 1882/2019 ).

Nella riconsiderazione dell’intera materia , le Sezioni Unite ( superando il trentennale orientamento risalente a Cass. SU 11490 del 1990 che aveva affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile , il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e da liquidarsi in base ad un valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge ( condizioni dei coniugi, ragioni della decisione , contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune , reddito di entrambi , durata del matrimonio) , hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procuraraseli per ragioni obiettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni ,in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di detta parte. Hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto , così riportati nelle massime ufficiali :

a) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi , oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate ;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi , anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più ebole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ;

c) il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della l n 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma , i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno . Il giudizio dovrà esser espresso , in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune , nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto .

L’applicazione dei suddetti principi al caso concreto, conduce a dare rilievo alle seguenti circostanze di fatto, acclarate nel corso dell’istruttoria :

– i coniugi si sono sposati nel 1999 e separati nel 2015, dopo una convivenza matrimoniale durata 16 anni ed allietata dalla nascita della figlia *** nel 2006 ;

– i coniugi hanno svolto entrambi attività lavorativa dipendente, con proventi maggiori in capo al marito, e non risultano intestatari di beni immobili ( cfr allegate dichiarazioni fiscali );

– il ricorrente ha percepito redditi pari ad € 39.480 nel 2015 e ad € 45.360 nel 2016( cfr allegate dichiarazioni discali )

– la resistente ha percepito redditi pari ad € 13.467, 00 nel 2014 , ad € 19.136, 00 nel 2015 , aumentati ad € 22.316 nel 2016 ( cfr allegate dichiarazioni fiscali ).

Alla luce della valutazione comparativa dei dati sopra evidenziati ( ed in assenza di altri elementi valutabili in funzione perequativa ) non può essere riconosciuto l’assegno divorzile in favore della resistente, in quanto la stessa ( insegnante a tempo pieno ) ha redditi idonei ad assicurarle un adeguato sostentamento ( criterio assistenziale ) .

Per quanto concerne , infine, le spese processuali, tenuto dell’esito della lite nonché del mutato orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile , sopravvenuto in corso di causa , sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate

P. Q. M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata , così provvede :

1) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente ;

2) conferma, quanto all’affidamento e mantenimento della figlia minore, le statuizioni adottate in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale in data 25 novembre 2017 ;

3) dichiara integralmente compensate le spese processuali .

Teramo, 5 luglio 2019.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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