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Codice Civile
Codice Penale

Disconoscimento conformità, originale e fotocopia

Disconoscimento della conformità tra l’originale di una scrittura e la sua fotocopia non può consistere in una formula rituale prestabilita

Pubblicato il 12 June 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. ha emesso la seguente

SENTENZA n. 12113/2019 pubblicata il 10/06/2019

nel giudizio n. del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza del 11 febbraio 2019 posta in deliberazione il 2 maggio 2019 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

XXX, rappresentato e difeso giusta procura cartacea trasmessa ai sensi dell’art. 83 c.p.c. dagli avv.ti ed elettivamente domiciliato in;

ATTORE E

INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede legale in, in persona del suo Amministratore Delegato Dott., rappresentata e difesa dall’avv., e presso il cui studio in è elettivamente domiciliata, come da delega in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910

CONCLUSIONI: All’udienza del 11 febbraio 2019 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per il quale veniva disposto il mutamento del rito in ordinario, il Sig. XXX ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento prot. /AMAG del 20.07.2015 notificata in data 11.8.2015 – predisposta a norma dell’art. 17 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs 26.02.1999, n.46 e dell’art. 2, comma 1, del R.D. 14.04.1910, n. 639 con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 26.771,97 per il mancato rimborso del prestito agevolato concessogli con protocollo n. ai sensi del Titolo II del d. lgvo. 185/2000 di cui alla delibera in data 20.04.06 (normativa in materia di incentivi in favore dell’autoimpiego) per la realizzazione del progetto di uno studio commerciale.

A sostegno della domanda eccepiva preliminarmente l’illegittimità del provvedimento atteso che nessuna revoca del finanziamento era mai pervenuta e deducendo la tempestività, dell’opposizione precisando che era stata proposta in pendenza del termine feriale i cui termini si applicavano anche alla questione in esame.

Concludeva chiedendo di: “1) sospendere il provvedimento impugnato per il motivo esposto anche perchè il XXX si esporrebbe ad una azione esecutiva con grave pregiudizio per la sua attività; 2) dichiarare illegittima l’ingiunzione notificata al XXX e in virtù di tanto dichiarare che nulla deve alla resistente. 3) vittoria di spese;”.

Si costituiva 1’Agenzia contestando, puntualmente, la fondatezza di ogni avversa deduzione ed eccezione della domanda attrice, così concludendo :“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in persona del Signor Giudice Designato, contrariis reiectis: in via preliminare: accertare e dichiarare che il ricorso in opposizione all’ordinanza di ingiunzione proposto dal sig. XXX è nullo e/o inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 3 del R.d. 639 del 1910 e dell’art. 32 del d.lgs 150 del 2011 e per l’effetto dichiarare come dovuta in favore di Invitalia la somma di cui all’ordinanza di ingiunzione opposta n. protocollo 12224 /Amag oltre interessi come per legge dovuti; Nel Rito: Rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione opposta non sussistendo le gravi e circostanziate ragioni di cui agli artt. 5 e 32 D. Lgs. 1.9.2011 n. 150 risultando l’opposizione infondata e meramente dilatoria. Nel Merito: Respingere l’opposizione proposta dal sig. XXX avverso l’ingiunzione di pagamento protocollo /Amag , perché infondata in fatto e diritto e, per l’effetto, dichiarare come dovuta in favore di Invitalia la somma di cui all’ingiunzione opposta (€ 26771,97 oltre interessi come per legge dovuti…. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, in favore di INVITALIA spa”.

Assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c. VI comma, parte attrice deduceva già dal 1^ termine di voler impugnare i documenti allegati da Invitalia disconoscendone la conformità delle copie rispetto agli originali così come prodotti nel fascicolo convenuto, ribadendo di non aver mai ricevuto l’atto di revoca e per l’effetto dichiarando di disconoscere in particolare la ricevuta di ritorno racc.a..r del 28/6/08 allegata da controparte che sarebbe stata recapitata a tale *** e non al Sig. XXX, insistendo nel sostenere che la revoca del finanziamento a norma di contratto costituisce il presupposto essenziale per richiedere la restituzione della somma ricevute.

Con memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, parte convenuta contestava la fondatezza dell’eccezione sostenendo che come dimostrato documentalmente (cfr. all. n. 4), il provvedimento di revoca era stato portato a conoscenza del beneficiario, rilevando comunque che la doglianza non poteva trovare accoglimento in quanto per orientamento costante del Tribunale di Roma, l’omessa notifica della delibera di revoca del finanziamento agevolato, non incide sulla validità dell’ingiunzione di pagamento ad essa conseguente atteso che l’art. 19 del contratto de quo prevede la comunicazione della delibera di revoca al beneficiario solo come condizione dell’esigibilità del credito, precisando che l’eventuale mancata dimostrazione, della notificazione della delibera di revoca non preclude ad Invitalia di esercitare , nell’ipotesi contemplate dall’art. 19, qualificabili come clausole risolutive espresse il diritto potestativo di revocare il finanziamento direttamente con il provvedimento dell’ingiunzione fiscale, purchè tale atto sia motivato.

Ritenuta la causa adeguatamente istruita, all’udienza in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c..

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene infondata la dedotta eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della convenuta, per irritualità della spiegata opposizione, in luogo del rito ordinario di cognizione ex art. 32 D.lgs 150/2011, si osserva che il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, quale disciplinato dall’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n.639, è un giudizio ordinario di cognizione che va introdotto con atto di citazione, come insegna con orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità, a nulla rilevando che l’art.3 della normativa suddetta parli di ricorso o citazione per l’introduzione del relativo giudizio.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato con Sentenza della Sez. 1, n. 14905 del 25/06/2009 e più volte ribadito, anche anteriormente e successivamente che “L’opposizione all’ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l’opposto quella di parte convenuta.”

Ciò posto, nella necessaria verifica se l’introduzione della domanda, effettuata con ricorso anziché con citazione, avrebbe potuto far ritenere inammissibile la spiegata opposizione è stato ritenuto applicabile il principio in virtù del quale, l’introduzione di una controversia mediante ricorso, quando la stessa debba essere introdotta con citazione, non importa l’invalidità dell’atto e l’inammissibilità della domanda, quando dall’erronea inversione, non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario (in questo senso Cass. 12.7.2002 n.10143).

La spiegata opposizione, quindi, non poteva essere dichiarata inammissibile, essendone comunque stata rilevata la nullità dell’atto introduttivo in prima udienza e disposto mutamento del rito in ordinario applicando l’art. 164 c.p.c. penultimo comma.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il motivo di opposizione sia infondato.

Al riguardo va precisato che se è pur vero che la revoca del finanziamento a norma di contratto costituisce il presupposto essenziale per richiedere la restituzione della somma ricevute deve ritenersi ininfluente la doglianza con cui parte attrice lamenta la mancata notifica della comunicazione di revoca, articolata sin dal proprio atto introduttivo reiterata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma fino alle memorie conclusionali, atteso che, in ragione di quanto riportato nell’epigrafe del provvedimento opposto, l’ingiunzione de quo reca per relationem il richiamo alla comunicazione di revoca n. 21578/SPO-DEL del 23.06.2008 “da intendersi ad ogni effetto qui integralmente riportata, in forza di quanto previsto dall’art. 17, commi 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma primo, R.D. 14 aprile 1910, n. 639 come modificato dall’art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.” che, in assenza di formale proposizione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. cui avrebbe fatto seguito istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., risulta, comunque notificata il 28.06.08 presso il domicilio eletto ed evidenziando peraltro, che, secondo Cass. 19166/15, l’eventuale inesistenza della notifica del provvedimento di revoca, non incide sulla validità e sulla efficacia dell’ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione, rammentando altresì che l’ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora trattandosi del primo atto attraverso il quale Invitalia richiede il pagamento delle somme ad essa dovute (interessi di mora compresi), come previsto dall’art. 2 del R.D. 639/1910 che al primo comma stabilisce: “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Precisando che, come, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l’ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. civ., sez. V 25-05-2007, n. 12263).

In ordine al profilo del disconoscimento operato dalla difesa di parte attrice si osserva che secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte (sent. nn. 3314/1999; 7496/1995; 5461/2006), confermato anche con una recente pronuncia (sent. n. 10326/14 del 13.05.2014) l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la sua fotocopia prodotta in causa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può consistere in una formula rituale prestabilita, ma deve indicare, in modo inequivoco, le ragioni per cui si nega la genuinità della copia, cioè la contestazione deve contenere le ragioni a fondamento della pretesa mancanza di conformità tra la copia prodotta e originale.

Tale onere non è stato affatto assolto dall’attore, che si è limitato a motivare il disconoscimento della ricevuta di ritorno della racc.a..r del 28/6/08 allegata in quanto prodotti in semplice fotocopia, senza alcuna indicazione da cui potersi desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento in copia e senza addurre alcuna ragione giustificatrice della pretesa mancanza di genuinità della copia fotostatica.

Si ritiene, pertanto, che il disconoscimento operato dall’attore sia qualificabile come mera formula di stile, in quanto esperito in maniera non rituale e poiché privo delle indicazioni da cui desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento, inidoneo ad operare un reale disconoscimento di conformità non potendo quindi produrre alcuna conseguenza giuridica, rimanendo dunque inviolata l’efficacia probatoria dei documenti prodotti in fotocopia ai sensi dell’art. 2719 c.c..

Giova quindi rammentare che Invitalia è società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia, e concessionaria di una pubblica finalità, qual è quella di erogare finanziamenti agevolati a nuove iniziative imprenditoriali: le finalità perseguite dalla società, attraverso la propria attività imprenditoriale, sono dunque finalità di interesse pubblico. Essa mira, infatti, ad agevolare, attraverso la concessione di particolari sovvenzioni economiche, lo sviluppo dell’attività imprenditoriale – con riguardo soprattutto a quella giovanile- nelle zone meno fortunate d’Italia, laddove, cioè, è particolarmente avvertito il problema della disoccupazione, con conseguente necessità della creazione di nuovi posti di lavoro, anche e soprattutto attraverso l’ampliamento delle imprese che operano nei vari settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato. E’ evidente, per tutto quanto esposto, che Invitalia, espletando funzioni e prerogative pubblicistiche, quale concessionaria dell’amministrazione statale, amministra e gestisce denaro pubblico sicché, nella sua azione, deve essere particolarmente attenta ad evitare sperperi e/o ingiuste attribuzioni di denaro ad imprese che non abbiano i requisiti soggettivi e/o oggettivi per ottenere tali contribuzioni, ovvero omettano di adempiere correttamente e tempestivamente gli obblighi ad esse connessi.

Le ragioni di interesse pubblico testè descritte postulano uno stringente controllo sull’impiego del denaro pubblico da parte del soggetto ammesso ai benefici economici, pertanto, gli investimenti e le spese effettivamente sostenute e comprovate per i beni ed i servizi riconosciuti come essenziali dal Progetto deliberato in favore del soggetto ammesso ai benefici economici, sono considerati finanziabili, rimborsabili e dunque coerenti con l’erogazione di denaro pubblico.

Nel merito, è risultato da controlli effettuati dall’Agenzia che il sig. XXX è stato riconosciuto privo del requisito di non occupazione in quanto occupato con contratto di lavoro dipendente, in particolare il Sig. XXX dopo aver presentato domanda in data 19.12.15 di ammissione ai benefici del finanziamento agevolato deliberati il 20.04.06 , in data 2.2.2006 apriva partita IVA e dopo due anni in data 12.2.2008 procedeva alla cessazione della medesima, come risulta dalla verifica effettuata all’Agenzia delle entrate (cfr. all.n. 6) in atti.

Pertanto ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 del D.lgs. 185/2000:”1) al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo possono essere ammessi ai benefici di cui all’art. 15 i soggetti maggiorenni privi di occupazione… (omissis) 2) al fine delle disposizioni di cui al comma 1 non sono considerati soggetti privi di occupazione: a)i titolari di contratti di lavori dipendenti a tempo determinato, indeterminato ed a tempo parziale; b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) i soggetti che esercitano una libera professione ;d)i titolari di partita iva; …..” e del punto 5.2 del contratto di Sviluppo Italia sottoscritto dall’attore in data 28.06.2006 : “Per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni, è fatto divieto per il Beneficiario ammesso di trovarsi nelle condizioni previste all’art. 17, secondo comma, del d.lgs. n. 185 predetto e degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni (“T.U.I.R.”- Ali. l),con le sole eccezioni delle prestazioni occasionali di cui all’art. 61, comma 2, del D. Igs. n. 276/2003 al di sotto di 5000 euro, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’art. 70 del medesimo Decreto n. 276, delle attività stagionali svolte nel periodo di legittima chiusura dell’attività finanziata ovvero degli incarichi professionali coerenti con l’attività finanziata.” il Sig. XXX si è reso inadempiente determinando, all’esito, la revoca delle agevolazioni a quest’ultimo concesse, secondo quanto disposto dall’art. 19, lett. h del contratto: “Sviluppo Italia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi concessi, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in un’unica soluzione, delle somme erogate qualora il beneficiario: h) violi il divieto di cui al secondo comma dell’art. 5 , …..”.

Al riguardo si precisa che le agevolazioni concernenti il contratto intercorso tra Sviluppo Italia s.p.a. ed il sig. XXX, sono regolate dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e del D.M. 295/2001 che, come è noto, disciplinano rigorosamente anche le cause di revoca del finanziamento, peraltro specificamente accettate e approvate nello stesso contratto e che la disposizione contrattuale di cui all’art. 19 del contratto va qualificata come “clausola risolutiva espressa” che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza, precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine, intesa a stabilire se l’inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l’effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cfr.ex multis: Cass I sez 17/3/2000 n. 3102 rv. 534835).

Nel caso di specie trova, pertanto, applicazione l’art. 13 del Decreto Ministeriale n. 295/2001 che prevede che Invitalia, deliberata la revoca delle agevolazioni concesse in data 20.06.08, debba attivare il recupero di tutte le somme erogate – comprese quelle a fondo perduto – e delle relative spese.

Tanto dedotto la domanda attrice deve essere integralmente rigettata, ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a., (già Sviluppo Italia S.p.a.) delle spese di giudizio, che vengono liquidate nel dispositivo.

P Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:

a) rigetta l’opposizione all’Ingiunzione di Pagamento di pagamento prot. /AMAG del 20.07.2015 notificata il 11.08.2015 con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 26.771,97 per il mancato rimborso del prestito agevolato concessogli con protocollo n. 1025850 emessa dalla Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.;

b) condanna il Sig. XXX al pagamento in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a., (già Sviluppo Italia S.p.a.) delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. 4.200,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2019

Il Giudice

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