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Codice Civile
Codice Penale

Assegno bancario, falsificazione o alterazione

Banca trattaria cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza

Pubblicato il 25 June 2019 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1318/2019 pubblicata il 21/06/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I Contro

BANCA YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

OGGETTO: accertamento responsabilità e restituzione somma

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’attore ha citato in giudizio l’odierna convenuta al fine di accertarne la responsabilità ed ottenere la sua condanna alla restituzione della somma di euro 73.000,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Ha dedotto l’attore che nella sua qualità di titolare della ditta individuale *** sottoscriveva in data 10.04.2002 contratto di apertura di credito regolata in conto corrente n. con la Banca YYY spa filiale di;

ha dedotto, in particolare, che le firme di traenza e di girata apposte sull’assegno di euro 73.000,00 erano apocrife e diverse dallo specimen depositato dall’attore presso la banca nonché che l’assegno riportava un timbro non corrispondente a quello utilizzato per firmare il contratto di apertura di credito con la banca e depositato unitamente allo specimen.

ha assunto, ancora, nello stesso anno solare la convenuta banca immotivatamente provvedeva alla chiusura del rapporto recedendo dal contratto, tanto che l’attore intese intraprendere a tutela azione legale nei confronti dell’istituto poiché, visionati gli estratti conto richiesti alla banca, si accorse che sul c/c sopra citato risultava in addebito la somma di euro 73.000,00 portata dall’assegno bancario n. ed apparentemente sottoscritto con firma e timbro XXX emesso a suo favore e girato per l’incasso.

Il XXX visionando l’assegno ebbe modo di accorgersi, a suo dire, che lo stesso risultava emesso ed incassato con firma apocrifa e non corrispondente con quella depositata nello specimen presso la banca ed anche a mezzo del timbro pure diverso da quello utilizzato per firmare il contratto di apertura del rapporto, così portando a conoscenza dell’istituto di credito, trascorso molto tempo, di non avere emesso il titolo e di ritenere l’addebito illegittimo chiedendo la restituzione immediata della somma non avendo dato alcuna disposizione alla Banca che giustificasse l’addebito sul conto della somma di euro 73.000,00.

Che, quindi, a dire dell’attore il comportamento adottato dalla banca ingenerava responsabilità di tipo contrattuale e dunque fonte di risarcimento per il comportamento negligente ed imperito tenuto in quanto l’assegno sarebbe stato incassato da persona diversa dal XXX ed evidenziando anche che nessuna annotazione era stata posta a tergo dell’assegno.

Quindi ha affermato che la firma apposta sull’assegno non corrispondeva a quella dello specimen, la firma di traenza e quella di girata per l’incasso non sarebbero state apposte dall’attore e dunque apocrife, così come anche al riguardo del timbro ed all’incasso della somma di euro 73.000,00 della quale ha chiesto la restituzione e ciò in ragione del fatto che il medesimo giorno eseguiva altri prelevamenti.

Si è costituito in giudizio l’istituto di credito eccependo la assoluta infondatezza della domanda ritenendo che l’assegno bancario oggetto di giudizio n. ed in possesso dell’istituto di credito recherebbe la firma autografa e che nessun timbro falso sarebbe stato utilizzato, ossia firma e timbro a dire della convenuta sarebbero identici e cioè la firma apparentemente vergata dalla stessa mano di chi aveva firmato lo specimen e il timbro lo stesso di quello apposto in calce alla firma.

Ha aggiunto che al pagamento dell’assegno sarebbe tenuta la banca qualora l’eventuale irregolarità dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria in base alle conoscenza del bancario medio; nel caso in esame ha ritenuto non essere affatto rinvenibile alcuna irregolarità al riguardo della falsità della firma e del timbro a confronto con lo specimen depositato dal cliente all’apertura del conto corrente, così come non era nemmeno riconoscibile la falsità dedotta dall’attore dalla distinta di presentazione del titolo.

Ha dunque concluso per il rigetto di ogni addebito in termini di responsabilità in capo all’istituto di credito ed al rigetto conseguenziale della domanda siccome proposta al riguardo della restituzione della somma richiesta.

Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale, di seguito le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata a sentenza ai sensi dell’art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

La domanda proposta dall’attore è infondata deve, dunque, essere rigettata.

Ed invero, la questione che qui occupa riguarda una azione di responsabilità intrapresa dall’attore nei confronti dell’istituto di credito convenuto al riguardo del pagamento di un assegno, a dire del XXX, a persona diverso dal XXX stesso per l’importo di euro 73.000,00.

La disamina dell’incarto processuale e l’istruttoria espletata ha dato prova che nessuna responsabilità sarebbe riconducibile in capo alla banca convenuta in quanto l’attore ha eseguito personalmente l’operazione bancaria di prelevamento della somma di euro 73.000,00.

Ed infatti, nello stesso giorno di tale suindicata operazione e cioè il 21.08.2002 il XXX eseguiva un prelevamento di euro 326.000,00 a mezzo di assegni circolari, un prelevamento in contanti pari ad euro 3.000,00 nonché quello per cui è causa, consistente per quest’ultima operazione nella presentazione dallo stesso XXX effettuata all’impiegato alla cassa di un assegno tratto dal conto corrente allo stesso intestato, n girato in suo favore e dal medesimo riscosso.

Ciò ha trovato conferma nel dire del teste, impiegato bancario che ha eseguito l’operazione, sig. *** il quale ha dichiarato che il 21.08.2002 si trovava allo sportello quale operatore presso la filiale Banca YYY di e in tale qualità aveva effettuato le operazioni di prelevamento su richiesta del XXX, ha precisato che questi ha proceduto personalmente a prelevare per intero la somma disponibile sul conto corrente n. ed a lui intestato ed accreditata il giorno precedente al prelevamento dal *** a titolo di finanziamento ex legge 488 attraverso tre autonome operazioni.

Ha riferito, in particolare, il testimone di avere emesso su richiesta dell’attore n. 7 assegni circolari per l’importo complessivo di euro 326.000,00, di avere negoziato l’assegno n. dell’importo di euro 73.000,00, presentato personalmente dal XXX e dal medesimo incassato e di avere consegnato a quest’ultimo tale cifra nonché la somma di euro 3.000,00 in contanti a mezzo del modulo interno che lo stesso teste gli aveva fornito.

Ha precisato il testimone di conoscere personalmente l’attore ed essere stato proprio XXX in persona, quale cliente abituale dell’Istituto di Banca YYY, il presentatore dell’assegno di che trattasi e di averlo egli incassato e di avere egli sempre eseguito le altre due operazioni di cui sopra giustappunto detto allo sportello.

Alla luce delle rese dichiarazioni, che sono apparse scevre da condizionamenti, quindi, veritiere non essendo emersi elementi di segno contrario, è risultato provato che il XXX ha incassato personalmente l’assegno di euro 73.000,00 e non essere stato, invece, come dal medesimo asserito, pagato a persona diversa dall’attore, quindi tale dato scagiona la Banca da qualsiasi responsabilità per avere negoziato l’assegno e di avere impedire al XXX di incassarlo due volte trattandosi di un assegno precompilato con firme di traenza e di girata all’incasso ed oggetto di altro procedimento citato dalle parti n. /2015 RG per querela di falso mirante all’accertamento della falsità delle firme apposte sul menzionato assegno bancario n. tratto in data 21.08.2002, sul c/c n.;

procedimento in questione che non ha alcuna rilevanza nell’odierno giudizio in quanto mirante ad accertare la responsabilità dell’Istituto di Credito ed alla conseguente eventuale restituzione della somma di euro 73.000,00 addebitata sul conto corrente n. 151331 che si è palesata tale ultima circostanza infondata.

Infatti, “la banca trattaria cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione, né essendo tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo, Cass. n. 20292/2011.

Piuttosto i comportamenti del XXX ripresi in sede giurisdizionale in quanto condannato per reati tipici e conseguenti ed al riguardo poi a fatti relativi alla gestione delle somme versate sul conto corrente e di cui alla sentenza penale in atti prodotta ed emessa a suo carico dal Tribunale di Cosenza del 18.02.2011, confermata in grado di appello passata in giudicato.

Altro elemento pertanto a far ritenere il XXX avvezzo alla tipologia di comportamenti ritenuti illeciti in sede penale che hanno ripercussione anche nelle valutazioni in sede civile come nel caso in esame.

In considerazione di tanto, è emerso incontrovertibilmente che il XXX in data 21 agosto 2002 prelevava a mezzo nn 7 assegni circolari la somma di euro 326.000,00 al medesimo intestati, la somma di euro 3.000,00 in contanti e di cui alla distinta interna nonché la somma di euro 73.000,00 di cui si discute presentando l’assegno n. e, trascorso molto tempo, quasi dieci anni, contestava l’ultima delle operazioni illo tempore effettuate dapprima con la proposizione della mediazione con esito negativo e poi proponendo il presente giudizio senza avere mai prima tempestivamente contestato l’asserito illegittimo addebito della somma di euro 73.000,00.

Non ha dimostrato il XXX la responsabilità della banca a titolo contrattuale per avere questa pagato, a suo dire, a soggetto diverso dall’attore e che la responsabilità di cui ha chiesto l’accertamento derivasse dal fatto che l’addetto alla operazione bancaria allo sportello non avesse verificato la corrispondenza con le firme nonché di non avere identificato il soggetto presentatore del titolo.

Fatti smentiti dalla prova testimoniale espletata (cfr teste ***) che ha evidenziato la palese verosimiglianza, così ha riferito il teste, delle firme di traenza e del timbro con quella dello specimen, oltre che tutte e tre le operazioni, compresa quella del prelevamento della somma in contestazione a mezzo della presentazione dell’assegno dell’importo di euro 73.000,00, eseguite da parte del XXX e ciò in base al dovere di diligenza del funzionario bancario il cui compito è quello di rilevare difformità palesi tra la sottoscrizione apposta sul titolo (in questo caso già precompilato) e quella contenuta nello specimen fornito dal cliente ed in custodia presso la banca.

Dunque, l’alterazione del titolo, sostenuta dall’attore, deve essere visibile e rinvenibile ictu oculi ed in base alle conoscenze del bancario medio per poter l’istituto di credito essere ritenuto responsabile del pagamento di un assegno falso con firma apocrifa, ma che nel caso in esame esula da tale ipotesi.

Al riguardo della domanda per responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., vi è da dire che avendo l’attore intrapreso giudizio per querela di falso riferibile alle firme apposte sull’assegno in contestazione non appare in questa sede valutabile una manifesta malafede richiesta dall’articolo citato.

Pertanto, tale domanda non viene accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta la domanda in quanto infondata;

Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.215,00 per fase di studio, euro 775,00 per fase introduttiva, euro 1.620,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 2025,00 per fase decisoria, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Cosenza, 21 giugno 2019

Il Giudice

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