L’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati”.
Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more – e indipendentemente – dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell’art. 1, comma 1, del decreto legge cit.
La mancata adozione di tale provvedimento non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.
In conclusione, l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
Cassazione Civile, Quinta Sezione Tributaria, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019