Un uomo inviava via email un falso contrassegno per la copertura auto a un automobilista, incassando il premio di duecento euro direttamente sul proprio conto corrente personale. Scoperto l'inganno, i giudici di merito condannavano il responsabile per il reato di truffa. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l'esiguità del danno economico, chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto e valorizzando un tentativo di risarcimento della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale e disponendo il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che la truffa della polizza assicurativa non gode di sconti di pena o esimenti quando emergono precedenti penali specifici, che dimostrano l'abitualità della condotta delittuosa e rendono irrilevante la modesta entità della somma sottratta.
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