Un proprietario di un appartamento al piano terra citava il fabbricato per i danni da muffa e intonaco scrostato, riconducibili a infiltrazioni in condominio. Dopo un rigetto iniziale, il giudice di appello accertava una concorrenza di cause: una parte del danno derivava dalla colonna fecale comune e da vizi strutturali dell'edificio, mentre l'altra dipendeva dall'umidità del giardino privato. Il magistrato condannava il fabbricato a rifondere il cinquanta per cento del pregiudizio e a restituire le spese legali incassate. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso dell'ente di gestione. I giudici hanno chiarito che l'individuazione di un vizio costruttivo anziché di una cattiva manutenzione non modifica la domanda risarcitoria originaria e che l'obbligo di restituire le spese anticipate grava sulla controparte sostanziale, non sul suo difensore.
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