L'imputato ha concordato con il pubblico ministero una pena di cinque anni di reclusione e oltre quindicimila euro di multa per violazioni in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del patteggiamento, precisando che la legge consente il ricorso solo per vizi del consenso, difformità tra accordo e sentenza o pena illegale. Contestare la motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, peraltro a fronte di prove evidenti e confessione, non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »