Un agente di commercio ha citato in giudizio la società preponente per ottenere differenze provvigionali e le indennità connesse alla fine del rapporto, affermando di essersi dimesso per giusta causa a causa di reiterati ritardi nei pagamenti. I giudici di merito hanno accolto solo la richiesta delle provvigioni arretrate, escludendo la sussistenza della giusta causa e respingendo le indennità di fine mandato. L'agente ha impugnato la decisione, ma durante il giudizio di legittimità l'azienda è stata assoggettata a liquidazione giudiziale. A fronte della nuova situazione patrimoniale, il lavoratore ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, prontamente accettata dal curatore della società previa autorizzazione del giudice delegato. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo estintivo, dichiarando chiuso il processo senza alcuna condanna alle spese legali.
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