In un caso di equa riparazione per eccessiva durata di un processo, un cittadino ha impugnato la liquidazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la fase istruttoria deve sempre essere compensata, anche quando si limita all'esame di documenti, e che la motivazione del giudice sulla riduzione delle spese non deve essere analitica. Ha inoltre ordinato di includere nel giudizio di rinvio un secondo Ministero, precedentemente non citato, in quanto responsabile per una delle fasi del procedimento originario.
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