L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società distributrice per l'uso indebito di carburante agricolo agevolato. Il recupero fiscale si fondava su cinquantasei dichiarazioni di agricoltori e sul ritrovamento dei libretti di controllo UMA illecitamente custoditi presso la sede della società stessa. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto ritenendo le testimonianze privi di riscontri oggettivi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il valore probatorio delle dichiarazioni dei terzi nel processo tributario è pienamente valido come elemento indiziario. Tali dichiarazioni, se unite a fatti gravi, precisi e concordanti come la detenzione abusiva dei libretti, costituiscono presunzione semplice sufficiente per confermare l'evasione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ufficio e rinviato la causa per un nuovo esame del quadro indiziario.
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