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Legge 335/1995

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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti tali crediti. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista avesse occultato dolosamente il debito, sospendendo così la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Quest'ultimo costituisce un accertamento di fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità. Di conseguenza, trova applicazione la prescrizione contributi previdenziali in favore della professionista.
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Iscrizione Gestione separata INPS: no obbligo sotto i 5000 euro
Un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense a causa del reddito inferiore a 5.000 euro si è opposta alla richiesta dell'INPS di iscriversi alla Gestione separata. La Corte d'Appello ha accolto la sua domanda ritenendo l'attività occasionale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'attività professionale fosse comunque abituale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'esercizio abituale della professione. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità e spetta all'INPS dimostrare il contrario con prove concrete. Di conseguenza, l'avvocata ha vinto definitivamente la causa e non deve pagare i contributi pretesi.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione RR non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. L'avviso di addebito è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, ritenendo l'omissione insufficiente a dimostrare il dolo e superabile con ordinari controlli. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione sulla decorrenza dei termini e sulla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Sospensione della prescrizione: ostruzionismo e debiti INPS
Un artigiano ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per oltre ventimila euro di contributi omessi, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha invece ritenuto operante la sospensione della prescrizione a causa del comportamento ostativo e fraudolento del contribuente, emerso durante un accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'occultamento doloso del debito, provato dal rifiuto di fornire la documentazione richiesta agli ispettori, impedisce il decorso dei termini. Di conseguenza, l'artigiano perde la causa e deve pagare i contributi richiesti, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorso respinto.
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Principio del pro rata: legittimo il ricalcolo al ribasso
Un professionista ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di anzianità, decorrente dal 2007, contestando il nuovo regolamento della propria Cassa previdenziale. Il nuovo regolamento calcolava la quota di pensione basandosi sulla media dei redditi degli ultimi 22 anni invece che degli ultimi 15, riducendo l'importo. Il pensionato riteneva violato il principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa previdenziale. I giudici hanno chiarito che il principio del pro rata non è assoluto per le pensioni che decorrono dal 2007. Le Casse professionali possono modificare i criteri di calcolo per garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine, rispettando i criteri di gradualità ed equità tra generazioni. Di conseguenza, la domanda di ricalcolo del pensionato è stata definitivamente respinta.
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Calcolo della pensione di anzianità: la Cassazione boccia i tetti
Un professionista ha chiesto la rideterminazione della propria pensione, contestando i criteri applicati dalla Cassa di previdenza. Il pensionato lamentava l'applicazione di un limite massimo all'assegno e di un coefficiente di riduzione legato all'età, oltre alla violazione del principio del pro rata. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sul pro rata, ma ha accolto il ricorso per omessa pronuncia. I giudici d'appello non avevano infatti esaminato la questione del tetto pensionistico e della riduzione per età. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questi aspetti specifici. Il pensionato ottiene così una parziale vittoria, con la possibilità di ridiscutere il calcolo della pensione di anzianità.
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Obbligo contributivo società miste: la Cassazione dice no
Una società a capitale misto, nata dalla trasformazione di un'azienda municipalizzata, si è opposta alle richieste dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi relativi a cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l'obbligo contributivo società miste che operano in regime di concorrenza, escludendo l'esenzione prevista per le imprese pubbliche. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che una precedente decisione di rito del giudice amministrativo non costituisce giudicato sostanziale e non impedisce di richiedere i contributi per la disoccupazione antecedenti al 2003. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame su questo punto.
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Rimborso contributi previdenziali: l’ignoranza non ferma il tempo
Un'azienda ha chiesto all'ente previdenziale il rimborso contributi previdenziali versati per rapporti di lavoro ritenuti inesistenti. La richiesta è stata presentata oltre dieci anni dopo la cessazione dei rapporti di lavoro. L'azienda sosteneva che il termine di prescrizione dovesse iniziare solo dopo l'accertamento del giudice sulla reale natura dei rapporti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine di dieci anni decorre dal momento del pagamento o della cessazione del rapporto. L'ignoranza del datore di lavoro sulla reale natura del rapporto è un mero impedimento soggettivo di fatto e non sospende la prescrizione. L'azienda perde la causa e non ottiene alcun rimborso.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità delle questioni relative alla decorrenza della prescrizione, alla rilevabilità d'ufficio del termine corretto e all'efficacia degli atti interruttivi, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, rimandando la decisione finale.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o inganno?
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso. L'Ente Previdenziale ha ribattuto che la prescrizione era sospesa perché il contribuente non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando dolosamente il debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Professionista. La Corte di Cassazione, rilevando che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata e che il giudice può determinare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se tale rilievo d'ufficio sia sempre possibile, data l'importanza della questione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS contro professionista
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2008. La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo che il termine decorresse dal giugno 2009 e che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisse occultamento doloso del debito. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile ha rilevato la necessità di approfondire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di decorrenza della prescrizione, nonostante le diverse allegazioni delle parti. Data l'importanza della questione, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione colposa o dolo?
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008, notificando l'atto nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. L'ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per il doloso occultamento del debito, causato dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i contributi, escludendo il dolo del contribuente. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. La decisione chiarirà l'applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi dovuti da un professionista per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva calcolato la prescrizione contributi Gestione Separata a partire dal termine ordinario del 16 giugno 2010. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'ente il 1° luglio 2015 è tempestiva poiché rientra nel limite dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’azienda
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso degli oneri per il licenziamento e la mobilit lunga di un dipendente. L'Azienda si opposta eccependo la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che i crediti per il rimborso delle indennit e della contribuzione figurativa rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni e non quella ordinaria di dieci anni. Poich il periodo di riferimento andava dal 1997 al 2001 e l'azione stata avviata tardivamente, i crediti sono stati dichiarati definitivamente estinti per decorso del tempo, con la conseguente vittoria dell'Azienda.
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Trattenuta TFR dipendenti pubblici: perché la riduzione è legale
Un dipendente pubblico ha chiesto la restituzione della trattenuta del due virgola cinque per cento operata sullo stipendio dal Ministero dell'Istruzione a partire dal duemilaundici. Il lavoratore riteneva che tale prelievo fosse un contributo previdenziale illegittimo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che per i dipendenti in regime di TFR non si tratta di una trattenuta previdenziale abusiva, bensì di una legittima riduzione dello stipendio lordo. Questa riduzione serve a garantire il principio di parità e invarianza della retribuzione netta rispetto ai colleghi in regime di TFS. Di conseguenza, la trattenuta TFR dipendenti pubblici in misura del due virgola cinque per cento è pienamente legittima e non deve essere restituita.
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Trattenuta TFR dipendenti pubblici: perché il taglio è legale
Un dipendente pubblico ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% operata sullo stipendio dal Ministero dell'Istruzione. Il lavoratore, assoggettato al regime del TFR, riteneva che tale prelievo fosse un contributo previdenziale illegittimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la riduzione non è una trattenuta previdenziale ma una misura di bilanciamento per garantire la parità di stipendio netto tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR. Di conseguenza, la trattenuta TFR dipendenti pubblici del 2,5% è pienamente legittima e non deve essere restituita. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali aggiuntive.
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Trattenuta TFR dipendenti pubblici: taglio lecito, no rimborsi
Una dipendente pubblica ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% operata sullo stipendio dal Ministero a partire dal 2011, ritenendola un contributo previdenziale illegittimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del prelievo. I giudici hanno chiarito che, per i dipendenti in regime di TFR, questa decurtazione non costituisce un prelievo previdenziale, bensì una legittima riduzione della retribuzione lorda. Tale misura è finalizzata a garantire l'invarianza della retribuzione complessiva netta, evitando disparità di trattamento rispetto ai colleghi in regime di TFS. Di conseguenza, la trattenuta TFR dipendenti pubblici del 2,5% è pienamente legittima e non deve essere rimborsata dall'amministrazione.
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Iscrizione gestione separata: albo professionale non basta
L'INPS ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2007. Il professionista si è opposto, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che non svolgeva l'attività in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione gestione separata non è automatica per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale. L'obbligo scatta solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Se l'attività è occasionale e il reddito non supera la soglia di 5.000 euro, non sussiste alcun obbligo contributivo. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato l'abitualità del lavoro dell'ingegnere, quest'ultimo non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata INPS: niente contributi per redditi minimi
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. L'avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale sosteneva che la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'abitualità dell'attività professionale non può essere presunta in modo automatico. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività sia stata svolta con continuità. Di conseguenza, in mancanza di prove sull'abitualità e dato il reddito minimo, l'attività deve considerarsi occasionale, escludendo l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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