Un imputato, condannato per ricettazione, ha raggiunto un accordo sulla pena in appello (c.d. concordato in appello). Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere qualificato come furto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'adesione al concordato in appello preclude la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale motivo si intende rinunciato con l'accordo stesso.
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