L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale, lamentando la mancata motivazione del giudice sulla mancanza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi, come i vizi della volontà, l'errore sulla qualificazione del fatto o l'illegalità della pena. Di conseguenza, l'omessa motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento non può più essere impugnata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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