L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'Associazione Sportiva l'accesso alle agevolazioni fiscali ASD per gli anni 2016 e 2017, rilevando l'assenza di democraticità interna e la mancanza dei libri sociali obbligatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, chiarendo che la semplice affiliazione formale non basta per godere dei benefici, gravando sull'ente l'onere di provare l'effettivo svolgimento di attività non lucrativa. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Associazione Sportiva, stabilendo che il calcolo del limite dei ricavi per l'accesso al regime di favore deve seguire rigorosamente il principio di cassa, escludendo le fatture emesse ma non ancora incassate. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame dei fatti.
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