L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente l'omessa tassazione delle plusvalenze derivante dalla vendita di un terreno con sopra una baracca, ritenendo che l'atto andasse riqualificato come vendita di area edificabile, dato che l'acquirente ha poi demolito e ricostruito il manufatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco. I giudici hanno stabilito che la cessione di un terreno già edificato non può essere trasformata in vendita di terreno edificabile, anche se le parti hanno concordato la successiva demolizione dell'edificio esistente. Di conseguenza, non si applica la tassazione delle plusvalenze prevista per i terreni edificabili, poiché la distinzione tra suolo edificato e non edificato è netta e non ammette eccezioni basate su intenzioni future dei contraenti.
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