Una società tornata in possesso dei propri beni dopo un concordato fallimentare ha impugnato un'ordinanza della Corte di Cassazione, sostenendo che l'istituto di credito avesse notificato il precedente ricorso a una procedura fallimentare ormai chiusa ed estinta. La società ha quindi promosso il rimedio della revocazione per errore di fatto, contestando la validità della notifica iniziale e la regolarità del giudizio conclusosi con la cessazione del contenzioso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società debitrice. I giudici hanno chiarito che la contestazione sulla notificazione costituisce una questione giuridica già valutata e risolta, e non una mera svista percettiva del collegio. Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione originaria, condannando la società al pagamento delle spese legali e al raddoppio del contributo unificato.
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