Un'azienda trasferisce la propria sede legale presso lo studio di un professionista in un'altra città. Tuttavia, la società gestisce tutte le operazioni commerciali e amministrative nella sede originaria. A seguito dell'avvio della procedura concorsuale, l'amministratore contesta la competenza del tribunale locale, invocando la sede formale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma che la sede effettiva della società prevale su quella puramente fittizia. I giudici rilevano che la gestione degli affari e la documentazione operativa si trovavano sul territorio locale. La Corte conferma inoltre la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese processuali, evidenziando la mancanza della normale prudenza nell'agire in giudizio con motivazioni pretestuose. L'amministratore e la società perdono la causa e devono versare un ulteriore contributo unificato.
Continua »