La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30778/2024, si è pronunciata sul rapporto tra il canone non ricognitorio per l'occupazione di suolo pubblico e la TOSAP. Un ente pubblico aveva richiesto a una società energetica il pagamento del canone, nonostante quest'ultima avesse già versato la TOSAP. La Corte ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel considerare le somme non dovute. Ha chiarito che l'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 non ha un effetto 'assorbente' sul canone, ma prevede una detrazione dell'importo del canone dall'importo dovuto per la TOSAP, e non viceversa. Pertanto, i due oneri possono coesistere e il calcolo del dovuto deve seguire il meccanismo di detrazione previsto dalla legge.
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