Un'azienda attiva nella logistica portuale ha impugnato una richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti notificata dalla società di riscossione locale per alcune aree operative. Dopo le decisioni dei giudici tributari, la contribuente ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il procedimento di legittimità, l'azienda e l'ente di riscossione hanno sottoscritto un accordo transattivo extragiudiziale per dirimere ogni contrasto economico. Entrambe le parti hanno quindi depositato un'istanza congiunta chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali. I giudici supremi hanno accertato la chiusura anticipata del processo per rinuncia agli atti. L'ordinanza ha inoltre stabilito che, in caso di accordo e conseguente rinuncia, la parte ricorrente non deve versare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria inapplicabile a queste fattispecie.
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