Un creditore ha notificato un atto di precetto a un istituto bancario presso la sede di Roma. Nell'atto, il creditore ha eletto domicilio a Napoli, avviando poi l'espropriazione a Tivoli. La banca ha promosso opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma. Il creditore ha contestato la competenza territoriale del giudice romano, sostenendo la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli in virtù della propria elezione di domicilio. Il Tribunale di Roma ha respinto l'eccezione, rilevando la natura fittizia del domicilio indicato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando competente il Tribunale di Roma. I giudici hanno stabilito che l'elezione di domicilio anomala e priva di collegamenti reali con i beni o con l'esecuzione non vincola il debitore nella scelta del giudice competente.
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