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D.Lgs. 81/2015 — Anno 2022

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Altri anni per D.Lgs. 81/2015

Cambio appalto: nessun termine di 60 giorni per l’assunzione
Un lavoratore impiegato in un appalto di servizi chiedeva l'assunzione da parte della nuova azienda subentrante in seguito alla procedura di cambio appalto. I giudici di merito dichiaravano inammissibile la richiesta per decadenza, ritenendo superato il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione stragiudiziale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il cambio appalto con obbligo di assunzione da contratto collettivo non costituisce un trasferimento d'azienda né una somministrazione irregolare. Di conseguenza, il rigido termine decadenziale di sessanta giorni non si applica alla richiesta di assunzione rivolta alla nuova impresa subentrante.
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Clausola di stabilizzazione: limiti e mancato traguardo
Una lavoratrice assunta a tempo determinato come Responsabile Assicurazione Qualità chiedeva la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. Il contratto prevedeva una clausola di stabilizzazione subordinata all'ottenimento di una certificazione di qualità aziendale. L'obiettivo non veniva raggiunto entro la scadenza contrattuale a causa di irregolarità formative imputabili alla dipendente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno confermato che la clausola di stabilizzazione costituisce una condizione sospensiva: il mancato avveramento del risultato entro il termine di efficacia del contratto impedisce la trasformazione del rapporto ed esclude ogni obbligo di risarcimento a carico del datore di lavoro.
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Abuso di contratti a termine: assunzione non cancella i danni
Un'Azienda Sanitaria ha impiegato una lavoratrice attraverso ripetuti contratti a termine illegittimi. Successivamente, la dipendente ha ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato superando una selezione ordinaria e facendo valere il diritto di precedenza legale. I giudici d'appello avevano escluso ogni indennizzo, sostenendo che il nuovo contratto stabile avesse cancellato il danno pregresso. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. La Suprema Corte ha chiarito che una successiva assunzione ordinaria non elimina l'abuso di contratti a termine. Il risarcimento economico viene escluso soltanto quando l'immissione in ruolo costituisce l'effetto diretto e automatico di una procedura straordinaria di stabilizzazione volta specificamente ad assorbire il precariato. La causa torna quindi in corte d'appello per la quantificazione dei danni spettanti alla dipendente.
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Abuso dei contratti a termine: Ministero condannato a pagare
Alcune docenti di religione hanno prestato servizio nella scuola pubblica mediante contratti a tempo determinato rinnovati annualmente e senza interruzione per oltre trentasei mesi. Il Ministero dell'Istruzione ha rifiutato la stabilizzazione e il risarcimento, invocando le regole speciali del settore. I giudici di merito hanno riconosciuto l'abuso dei contratti a termine, condannando l'amministrazione a risarcire il danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ciascuna lavoratrice. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna del Ministero, ribadendo che la reiterazione dei contratti annuali senza l'indizione dei concorsi triennali obbligatori configura un illecito precariato. L'amministrazione statale è tenuta a risarcire il pregiudizio economico subito dai lavoratori precari.
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Demansionamento del lavoratore: risarcimento a ex direttore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un istituto bancario al risarcimento di oltre 211.000 euro per il demansionamento del lavoratore. Il dipendente, precedentemente impiegato come direttore di filiale, era stato retrocesso per oltre dodici anni a compiti marginali di semplice indirizzamento e accoglienza della clientela. L'azienda sosteneva la legittimità formale dell'inquadramento contrattuale e attribuiva il fatto a una scarsa collaborazione del dipendente. I giudici hanno invece ribadito che il mutamento di mansioni richiede una verifica dell'equivalenza professionale concreta e non solo nominale. Il crollo del prestigio e delle responsabilità ha determinato un evidente danno alla dignità e alla professionalità, legittimamente liquidato in via presuntiva in favore degli eredi del lavoratore.
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Abusiva reiterazione di contratti a termine: risarcimento salvo
Una lavoratrice ha fatto causa a un'Azienda Sanitaria pubblica per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. I giudici di merito hanno condannato l'ente al risarcimento del danno pari a nove mensilità. L'Azienda Sanitaria ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la pendenza di una procedura di stabilizzazione escludesse il danno e l'interesse ad agire della dipendente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la semplice pendenza di una stabilizzazione non cancella il danno da precariato. Il risarcimento spetta di diritto per la lesione della dignità del lavoratore. La stabilizzazione cancella il danno solo se è già effettiva, definitiva e direttamente collegata al precedente lavoro precario. L'Azienda Sanitaria è stata condannata a pagare le spese legali.
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Anzianità di servizio nei contratti a termine: diritti salvi
Tre medici veterinari hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato per il calcolo dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la progressione dipendesse anche da una valutazione tecnica mai avvenuta. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'anzianità di servizio nei contratti a termine deve essere computata. L'omessa valutazione da parte del datore di lavoro non può penalizzare i dipendenti. La disparità di trattamento viola il principio di non discriminazione previsto dal diritto europeo. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Anzianità di servizio nei contratti a termine: stop disparità
Una dirigente biologa ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tramite contratti a tempo determinato successivi, per ottenere l'adeguamento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che l'aumento dipendesse anche da una valutazione tecnica mai effettuata. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che l'anzianità di servizio nei contratti a termine deve essere calcolata al pari di quella a tempo indeterminato. L'omessa valutazione da parte del datore di lavoro non può penalizzare il lavoratore, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di avviare la procedura valutativa al compimento del quinquennio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Contratto a termine: l’accordo in tribunale non salva l’azienda
Un lavoratore, dopo aver quasi raggiunto il limite massimo di 36 mesi con un contratto a termine presso un'azienda, firma un verbale di conciliazione davanti al giudice. L'accordo prevede un'ulteriore assunzione a tempo determinato che supera il tetto dei 36 mesi e la rinuncia a qualsiasi futura contestazione. Successivamente, il lavoratore impugna l'accordo. La Corte di Cassazione dà ragione al lavoratore, confermando la nullità del nuovo contratto a termine. I giudici chiariscono che in sede di conciliazione non si può rinunciare a diritti futuri non ancora sorti (come l'illegittimità del superamento dei 36 mesi). Inoltre, l'ulteriore contratto in deroga ai limiti temporali può essere stipulato esclusivamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e non in sede giudiziale. L'azienda viene condannata a risarcire il dipendente con dodici mensilità e a pagare le spese processuali.
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Concezione realistica del datore di lavoro: firma contro gestione
Un'Agenzia per il Lavoro ha fornito personale a diverse società controllate da una Capogruppo, poi fallita. L'Agenzia ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della Capogruppo per oltre tre milioni di euro. Il Tribunale ha respinto la domanda perché i contratti erano firmati solo con le controllate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia applicando la concezione realistica del datore di lavoro. Secondo questo principio, se la Capogruppo gestisce e utilizza direttamente i lavoratori, superando il semplice coordinamento societario, assume la veste di effettivo datore di lavoro e risponde dei relativi debiti in solido con le controllate. La causa è stata rinviata al Tribunale per verificare l'effettivo ruolo della Capogruppo.
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Contratto a tempo determinato: l’azienda vince sul risarcimento
Una lavoratrice ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato, chiedendo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine, applicando però l'indennità risarcitoria forfettaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice sulla misura del risarcimento, ma ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici di legittimità hanno stabilito che, per verificare la specificità della causale in contesti aziendali complessi, si devono applicare criteri elastici. Il rinvio agli accordi collettivi è valido per determinare le esigenze sostitutive, anche senza indicare i nomi dei sostituiti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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