L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena con il pubblico ministero per la detenzione di un ordigno artigianale, noto come marmotta ed impiegato per assaltare sportelli bancomat, e per l'impiego di una vettura con targa contraffatta. Successivamente, la difesa ha proposto un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la qualificazione dei reati. L'Imputato sosteneva che il congegno integrasse una semplice contravvenzione per materie esplodenti e che l'uso della targa costituisse solo una violazione del codice della strada. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per errori clamorosi ed evidenti del giudice. Nel caso specifico, la devastante micidialità dell'ordigno e la consapevolezza nell'utilizzo della targa clonata giustificano pienamente i delitti contestati, confermando la pena concordata e disponendo una sanzione pecuniaria per la lite temeraria.
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