Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale subisce una condanna per aver disatteso le prescrizioni territoriali e per guida senza patente, non avendola mai conseguita. La difesa contesta la recidiva e il calcolo della pena, ma i Supremi Giudici rilevano d'ufficio un mutamento normativo decisivo. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che la condotta al volante priva di abilitazione non costituisce reato penale per il sorvegliato, a meno che il divieto derivi proprio dalla misura preventiva. Nel caso esaminato, l'accusa non dimostra alcun legame causale tra la mancata licenza di guida e la sorveglianza applicata. La Corte di Cassazione accoglie quindi parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio la condanna per la guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena residua in dieci mesi di reclusione.
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