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D.Lgs. 241/1997

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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Agevolazione accise gasolio: il credito omesso costa caro
Un autotrasportatore ha compensato un debito previdenziale utilizzando un credito d'imposta derivante dall'agevolazione accise gasolio. Tuttavia, l'Agenzia delle Dogane ha contestato l'operazione poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione periodica obbligatoria per legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che la presentazione della dichiarazione non è un semplice formalismo, ma un requisito essenziale. Senza di essa, il credito d'imposta non sorge affatto. Di conseguenza, la compensazione effettuata è illegittima e il contribuente deve restituire le somme contestate oltre alle sanzioni.
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Gestione Separata INPS: scontro tra fisco e redditi minimi
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una professionista a cui l'Ente Previdenziale chiedeva i contributi per la Gestione Separata INPS relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il credito calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione inizia a decorrere dal termine prorogato per i pagamenti, ossia il 6 luglio 2010. Tuttavia, accogliendo anche il ricorso della professionista, la Corte ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità che il giudice deve valutare concretamente, senza presumere l'abitualità solo dall'iscrizione all'albo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Indebita compensazione: reato sussistente ma condanna annullata
L'Amministratore di una società cooperativa viene condannato in primo e secondo grado per il reato di indebita compensazione, avendo utilizzato crediti IVA non spettanti e privi del visto di conformità per oltre 214.000 euro nel 2014. La Corte di Cassazione, pur confermando la sussistenza del reato e l'intento elusivo dell'imputato, accoglie il ricorso sulla prescrizione. I giudici di legittimità chiariscono che il termine di prescrizione decorre dalla data del primo modello F24 che supera la soglia di punibilità (17 febbraio 2014), come indicato nel capo d'imputazione, e non dall'ultimo versamento. Di conseguenza, calcolando la sospensione per l'emergenza Covid-19, il reato risulta estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. La Cassazione annulla la condanna senza rinvio ed elimina la confisca dei beni.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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Socio fondatore ma non lavora: no alla Gestione Commercianti INPS
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i redditi derivanti dalla mera partecipazione come socio fondatore a una società di capitali, senza lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile per la Gestione Commercianti INPS. La distinzione fiscale che qualifica tali utili come reddito da lavoro autonomo costituisce una finzione giuridica valida solo a fini fiscali e non previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince il ricorso
L'INPS ha richiesto a una commerciante il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale per l'anno 2005. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine iniziasse a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere dal giorno di scadenza del pagamento del saldo (20 giugno 2006) e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Inoltre, la dichiarazione dei redditi non costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere i termini. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS sulla data
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere non dalla scadenza ordinaria, ma dal termine prorogato (nel caso specifico, il 6 luglio 2009) previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, anche se aderenti al regime dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi Gestione separata, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso a partire dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente prorogato dalla legge (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è tempestiva, in quanto avvenuta prima del compimento del quinquennio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince la proroga
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo ai contributi per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello ha accolto la sua tesi, ritenendo che il termine scadesse il 16 giugno 2010 e che la notifica del 30 giugno 2015 fosse tardiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, la Prescrizione contributi Gestione separata decorre dal 6 luglio 2010 e la notifica del 30 giugno 2015 ha interrotto validamente il termine. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere solo dalla scadenza prorogata dal Governo (6 luglio 2011). Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 4 luglio 2016 è tempestiva. La Corte ha inoltre chiarito che, per effetto di una pronuncia della Corte Costituzionale, non si applicano le sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata antecedente al 2011 per gli avvocati sotto soglia di reddito. La causa torna alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha fatto ricorso contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi previdenziali dovuti da un professionista alla Gestione separata per gli anni 2008 e 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere solo dalla scadenza dei termini di pagamento effettivi, inclusi i differimenti generali concessi tramite decreti governativi (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'ente previdenziale, inviate entro i cinque anni dalle date prorogate, sono tempestive. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame, che dovrà anche considerare l'esclusione delle sanzioni civili in base a una recente pronuncia della Corte Costituzionale.
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Tutela del legittimo affidamento: il ritardo del Fisco non basta
Una società contribuente, decaduta da un'agevolazione sull'imposta di registro, ha chiesto di pagare il debito tramite la compensazione dei crediti d'imposta. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato l'operazione poiché mancava il decreto attuativo ministeriale. Successivamente, l'agente della riscossione ha notificato una cartella di pagamento con sanzioni. La società ha impugnato le sanzioni invocando la tutela del legittimo affidamento, sostenendo che il ritardo dello Stato nell'emanare il decreto avesse impedito il pagamento tempestivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco: il semplice ritardo o l'inerzia della Pubblica Amministrazione non creano un affidamento tutelabile se non c'è un comportamento attivo e fuorviante. Inoltre, la crisi di liquidità non costituisce forza maggiore. La società deve quindi pagare le sanzioni.
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Compensazione del credito Ires: l’errore formale che costa caro
L'Azienda, capogruppo di un consolidato fiscale, ha utilizzato in compensazione del credito Ires di gruppo per pagare il proprio debito Irap individuale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, emettendo una cartella di pagamento, poiché l'Azienda non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi i dati della cessione del credito a se stessa. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco. I giudici hanno stabilito che la compensazione del credito Ires di gruppo con altre imposte personali della controllante è valida solo se viene formalizzata la cessione del credito secondo le regole di legge. L'omessa indicazione dei dati del cessionario nella dichiarazione rende la cessione inefficace nei confronti del Fisco. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve pagare le imposte richieste oltre alle spese legali.
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Compensazione del credito IVA: i limiti al cambio di scelta
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente l'indebita compensazione del credito IVA relativo all'anno 2003, utilizzato nella dichiarazione del 2004. Il contribuente aveva inizialmente richiesto il rimborso di tale credito, ma successivamente ha deciso di portarlo in compensazione senza presentare una dichiarazione integrativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che tra il diritto al rimborso e quello alla detrazione o compensazione esiste un rapporto di alternatività. Il contribuente non può modificare liberamente la propria scelta iniziale oltre i termini previsti dalla legge, poiché ciò comprometterebbe le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione favorevole al contribuente, confermando la legittimità del recupero d'imposta operato dall'ufficio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata degli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'Istituto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa e contestando il giorno di inizio del termine. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di inizio della prescrizione oltre i limiti delle richieste delle parti, ha rimesso la decisione alla sezione ordinaria per una trattazione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2009. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, ritenendo che non si applicasse la proroga dei termini di versamento prevista dal D.P.C.M. di giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente a tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo inviato dall'INPS il 30 giugno 2015 è tempestivo rispetto al termine di scadenza prorogato al 6 luglio 2010. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare la prescrizione contributi previdenziali.
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