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D.Lgs. 241/1997

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Gestione separata INPS: obbligo e calcolo della prescrizione
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per i compensi percepiti nel 2009. La lavoratrice sosteneva la non debenza dei contributi e l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale. I giudici di merito hanno respinto le sue richieste, confermando la legittimità della pretesa dell'ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della professionista. I giudici hanno chiarito che l'attività abituale non coperta dalla cassa di categoria impone l'iscrizione previdenziale all'INPS. Inoltre, la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, prorogato dai decreti fiscali, e non dalla dichiarazione dei redditi. La richiesta dell'ente è quindi valida e tempestiva.
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Indebita compensazione: condannati i finti crediti aziendali
Due amministratori di fatto di una società commerciale sono stati condannati per indebita compensazione tributaria. I soggetti non avevano versato le ritenute e i contributi previdenziali per l'anno 2015, compensando il debito con oltre 311.000 euro di crediti IRES inesistenti relativi al 2010. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, lamentando l'inattendibilità dei testimoni e l'errata quantificazione dell'importo contestato. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili, evidenziando che i motivi erano generici e ripetevano difese già respinte dai giudici di merito. I due gestori hanno perso definitivamente il giudizio e devono pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione contributi INPS: la proroga fiscale riapre i termini
Un professionista iscritto all'albo degli architetti ha impugnato gli avvisi di addebito notificati dall'INPS per i contributi della Gestione Separata relativi agli anni 2008 e 2009. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, dichiarando la prescrizione contributi INPS sul presupposto che il termine quinquennale decorresse dalle ordinarie scadenze fiscali del 16 giugno. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri avevano prorogato le scadenze dei pagamenti al 6 luglio. Di conseguenza, il termine di decorrenza della prescrizione slitta alla nuova data prorogata, rendendo pienamente tempestive le richieste di pagamento inviate dall'INPS entro il quinquennio calcolato da tale data differita.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra proroghe e scadenze
L'Ente di previdenza ha richiesto a un Professionista il pagamento delle quote dovute per l'anno 2006. Il debitore ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo, sostenendo la tardività della richiesta notificata oltre cinque anni dopo l'ordinario termine di giugno 2007. I giudici hanno chiarito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal momento esatto in cui scade l'obbligo di pagamento e non dalla dichiarazione fiscale. Poiché un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza generale dei versamenti al 9 luglio 2007 per gli esercenti attività soggette a studi di settore, anche il termine per richiedere le somme è slittato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, confermando che l'avviso di pagamento è tempestivo e il credito non è prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'Ente di previdenza ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010. L'atto di richiesta è giunto il 1° luglio 2016. I giudici di merito hanno ritenuto il credito estinto, calcolando la prescrizione contributi Gestione Separata dalla data ordinaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Ente. Un decreto ministeriale aveva infatti prorogato il termine di pagamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, il conteggio del termine quinquennale parte dalla data effettiva di proroga, rendendo valida e tempestiva la richiesta di pagamento notificata prima di tale scadenza.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente previdenziale ha notificato una diffida di pagamento a un libero professionista per i contributi del 2008. Il giudice territoriale aveva dichiarato estinto il debito per prescrizione, fissando la decorrenza al 16 giugno 2009 e considerando tardivo l'atto notificato il 30 giugno 2014. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, inclusi gli slittamenti disposti per legge o regolamento statale. Poiché un apposito decreto governativo aveva prorogato il termine al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti a parametri fiscali di categoria, la richiesta di pagamento notificata entro i cinque anni risulta tempestiva e valida.
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Compensazione di crediti inesistenti: vince il Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un atto di recupero per compensazione di crediti inesistenti relativi a imposte dirette e indirette, a fronte della totale omissione delle dichiarazioni fiscali. Il contribuente ha impugnato l'atto disconoscendo i modelli F24 estratti dal sistema informatico del Fisco, in quanto privi di firma e quietanza cartacea. I giudici di secondo grado hanno annullato la pretesa fiscale ritenendo necessaria la procedura di verificazione del documento. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito: i dati estratti dall'anagrafe tributaria costituiscono prova idonea del mancato versamento e non rappresentano semplici copie di documenti cartacei. Pertanto, l'onere di provare la reale spettanza dei crediti o il pagamento effettivo delle imposte grava interamente sul contribuente, rendendo legittimo il recupero da parte dell'Erario.
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Compensazione crediti IVA: validità del tetto e sanzioni
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società il superamento del tetto massimo annuale consentito per la compensazione crediti IVA con altre imposte, recuperando la quota eccedente e applicando sanzioni per omesso versamento. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo il limite nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Erario, stabilendo che il tetto massimo alla compensazione è legittimo e tutela gli equilibri di cassa dello Stato, senza violare la neutralità dell'IVA poiché il credito residuo può essere recuperato negli anni successivi. La violazione equivale a un mancato versamento d'imposta. Tuttavia, i giudici hanno sancito che, per effetto dell'innalzamento successivo dei massimali legali, le sanzioni amministrative devono essere ricalcolate al ribasso in base al principio del trattamento più favorevole.
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Recupero del credito IVA: il Fisco decade dall’uso dell’F24
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso per il recupero del credito IVA relativo al 2011, utilizzato in compensazione nel 2012 e riportato nella dichiarazione presentata nel 2013. Il Fisco sosteneva che il termine di decadenza per l'accertamento decorresse dall'anno di presentazione della dichiarazione (2013). La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza decorre dal momento dell'effettivo utilizzo del credito tramite modello F24 telematico (2012) e non dalla dichiarazione successiva. L'avviso notificato oltre il quadriennio dall'utilizzo è tardivo ed illegittimo.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
Un professionista riceve dall'ente previdenziale una richiesta di pagamento per la contribuzione dovuta all'INPS per l'anno 2009. Il contribuente eccepisce l'estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito ritengono tardiva la richiesta dell'istituto, fissando l'avvio del conteggio alla scadenza ordinaria di giugno 2010. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che il termine iniziale coincide con la scadenza effettiva del versamento, la quale era stata prorogata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, l'avviso di pagamento recapitato al professionista il 30 giugno 2015 risulta tempestivo. La prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data differita di pagamento, con pieno accoglimento delle ragioni dell'ente creditore.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2009. I giudici di merito avevano annullato la richiesta ritenendo scaduto il termine quinquennale di prescrizione contributi Gestione Separata, calcolato a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha impugnato la decisione sostenendo che un decreto governativo aveva differito la scadenza del pagamento al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta inviata il 2 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente: la proroga generale dei versamenti sposta in avanti anche il momento iniziale della prescrizione. La richiesta dell'ente è quindi pienamente valida ed efficace.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra scadenze e proroghe
L'Ente Previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008 a un libero professionista iscritto all'albo ma non alla cassa autonoma. Il Professionista ha contestato l'addebito, sostenendo l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata per il decorso di cinque anni dal termine originario del 16 giugno 2009. L'Ente ha invece dimostrato di aver notificato la richiesta di pagamento il 3 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che la proroga fiscale governativa al 6 luglio 2009 sposta in avanti anche il termine di decorrenza della prescrizione. Di conseguenza, l'avviso di pagamento notificato il 3 luglio 2014 risulta pienamente tempestivo e idoneo a interrompere il termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga INPS
L'ente previdenziale richiedeva a un libero professionista il pagamento di somme arretrate per gli anni 2009 e 2010 tramite avviso di addebito. Il professionista contestava la richiesta sostenendo l'intervenuta prescrizione contributi Gestione Separata per il decorso del termine di cinque anni rispetto alla scadenza ordinaria del 16 giugno. L'ente ricorreva per Cassazione sostenendo che appositi decreti governativi avevano prorogato il termine di pagamento al 6 luglio dei rispettivi anni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente: le proroghe fiscali spostano in avanti il giorno iniziale del conteggio temporale per tutti i soggetti del settore, rendendo tempestivi gli atti di richiesta inviati dall'istituto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una lavoratrice il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010. La contribuente ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione Separata, sostenendo il superamento del termine quinquennale di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, affermando che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data effettiva di pagamento stabilita con decreto di proroga (6 luglio 2011) e non dalla scadenza ordinaria precedente. L'avviso inviato all'inizio di luglio 2016 risulta pertanto pienamente tempestivo ed efficace nell'interrompere i termini di prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vale la proroga estiva
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di quote previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso bonario recapitato il 30 giugno 2015. La lavoratrice ha impugnato l'atto sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del termine ordinario di cinque anni, calcolato dalla scadenza fiscale del 16 giugno 2010. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione della professionista ritenendo inapplicabile la proroga dei versamenti prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'INPS. I Supremi Giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza prorogata al 6 luglio 2010, applicabile anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, l'avviso di pagamento notificato il 30 giugno 2015 risulta tempestivo ed efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione separata, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 16 giugno 2010 e la tardività della notifica avvenuta il 30 giugno 2015. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, annullando la pretesa contributiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente di previdenza. I giudici supremi hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010. Di conseguenza, il conteggio della prescrizione decorre dalla data effettivamente prorogata e la richiesta di pagamento notificata prima del 6 luglio 2015 risulta tempestiva e pienamente efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 a una libera professionista con atto notificato il 4 luglio 2016. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione della lavoratrice, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata poiché calcolata a partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che i decreti ministeriali di proroga fiscale posticipano la scadenza del pagamento e, di conseguenza, spostano in avanti il termine iniziale per conteggiare i cinque anni di prescrizione. Nel caso specifico, la scadenza era slittata al 6 luglio 2011, rendendo tempestiva la richiesta dell'istituto previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. I giudici territoriali avevano annullato la richiesta ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata: secondo la Corte d'Appello, il Professionista operava nel regime fiscale dei minimi e non poteva beneficiare del differimento estivo dei termini di versamento previsto dal DPCM del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale conclusione, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei versamenti si applica oggettivamente a tutti coloro che svolgono attività per le quali esistono gli studi di settore, a prescindere dal regime contabile prescelto. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data prorogata e la richiesta dell'ente previdenziale risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione quinquennale, calcolata dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 a fronte di una richiesta recapitata il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che il conteggio per la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente è giunta tempestivamente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga e calcolo
L'Ente previdenziale ha notificato a un Professionista un avviso di addebito per il recupero di somme non versate. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte di merito ha accolto l'eccezione, ritenendo inapplicabile la proroga fiscale dei versamenti a chi aderisce al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei termini di versamento opera oggettivamente in base al tipo di attività svolta, a prescindere dal regime contabile scelto dal contribuente. Di conseguenza, il calcolo della prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza prorogata e la richiesta dell'Ente risulta tempestiva.
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