Un imputato, condannato per la violazione delle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno, ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'applicazione dell'aggravante della recidiva. La difesa ha sostenuto l'eterogeneità dei precedenti penali per escludere l'abitualità della condotta criminale. I giudici supremi hanno respinto la tesi difensiva. La Corte ha chiarito che precedenti condanne per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e violazioni delle misure di prevenzione configurano reati della stessa indole ai sensi di legge, poiché manifestano caratteri e motivazioni comuni. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'esclusione del beneficio della non punibilità per abitualità della condotta e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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