L'Imputato, condannato in primo grado per detenzione di stupefacenti, proponeva ricorso in appello tramite il proprio difensore. L'avvocato eseguiva il deposito appello penale via PEC allegando il documento firmato digitalmente in formato PAdES, nel pieno rispetto delle norme emergenziali. Il Tribunale dichiarava l'impugnazione inammissibile a causa di un presunto errore di verifica della firma informatica. La Corte di Cassazione ha successivamente accolto il ricorso del difensore, stabilendo che la trasmissione telematica dell'atto possedeva tutti i requisiti di validità previsti dalla legge. La Suprema Corte ha pertanto annullato l'ordinanza di inammissibilità senza rinvio, ordinando la trasmissione del fascicolo alla Corte di Appello per lo svolgimento del processo di secondo grado.
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