Un'imputata ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga, lamentando la mancata assoluzione e l'errata qualificazione dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di tali sentenze è consentita solo in casi tassativamente previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, escludendo un riesame del merito.
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