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Art. 660 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Atti persecutori o semplici risate: la Cassazione condanna
Tre soggetti sono stati condannati per i reati di calunnia, detenzione di stupefacenti e atti persecutori ai danni di un cittadino. Gli imputati tormentavano la vittima con telefonate assillanti, minacce e false accuse, simulando persino prove di reati a suo carico. La difesa sosteneva che si trattasse di semplici molestie, poiché la vittima aveva talvolta risposto ridendo alle telefonate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che si configura il reato di atti persecutori, e non di semplice molestia, quando le condotte provocano un grave e perdurante stato di ansia o un crollo psicologico tale da impedire temporaneamente le normali attività lavorative, come avvenuto in questo caso.
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Ne bis in idem: stop al doppio processo penale
La Corte di Cassazione ha ribadito l'invalicabilità del principio del **ne bis in idem** in una vicenda nata da dissidi per la gestione di una cappella cimiteriale. Due imputati, già assolti con formula piena dall'accusa di molestie per aver rimosso arredi e fiori, erano stati nuovamente citati in giudizio per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni basato sui medesimi episodi. La Suprema Corte ha chiarito che l'identità del fatto deve essere valutata in senso storico-naturalistico: se la condotta materiale è la stessa, non è possibile avviare un secondo processo semplicemente cambiando la qualificazione giuridica del reato.
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Esercizio arbitrario e prescrizione: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La decisione si basa sull'intervenuta prescrizione del reato, resa possibile da un contrasto giurisprudenziale sulla natura del delitto, se di mera condotta o di evento. Poiché il motivo di ricorso non era manifestamente infondato, la Corte ha potuto dichiarare l'estinzione del reato per decorso del tempo.
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