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Art. 635 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 635 Codice Penale

Liquidazione spese legali: il patteggiamento limita il rimborso alla parte civile
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della **liquidazione spese legali** per la parte civile in un procedimento penale concluso con patteggiamento (applicazione della pena su richiesta). Un cittadino, parte civile in un caso di danneggiamento, aveva impugnato la liquidazione di 400 euro, ritenendola insufficiente. La Suprema Corte ha chiarito che, nel rito del patteggiamento, la parte civile partecipa solo alle fasi di studio e introduttiva. Di conseguenza, le spese legali devono essere calcolate esclusivamente su queste fasi, escludendo quella di discussione. La sentenza ha quindi rideterminato l'importo dovuto alla parte civile a 495 euro, annullando senza rinvio la decisione precedente limitatamente a questo punto.
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Mancata Valutazione Circostanza Attenuante: La Cassazione Interviene
L'Imputata, già condannata per reati contro il patrimonio, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava la mancata valutazione di una specifica circostanza attenuante (art. 62, n. 4 c.p.) e l'errato bilanciamento delle circostanze. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna senza esaminare ex novo questa attenuante, ritenendola erroneamente già considerata. La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante e ha rinviato il caso a un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Questo assicura una corretta applicazione del diritto in merito alla circostanza attenuante.
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Esposizione alla pubblica fede: porta vigilata e niente reato
Un avventore, infastidito dal diniego di accesso a una sala giochi, ha colpito con violenza la porta d'ingresso danneggiando la serratura e il telaio. Nei primi gradi di giudizio, l'uomo è stato condannato per danneggiamento aggravato, sull'assunto che il bene fosse protetto dall'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione ha invece annullato la condanna, evidenziando che il dipendente era presente proprio sulla soglia dell'ingresso per impedire l'accesso. La sorveglianza diretta ed effettiva da parte del lavoratore esclude l'esposizione alla pubblica fede. Senza tale aggravante, l'episodio rientra nel danneggiamento semplice, condotta depenalizzata che non costituisce più reato. L'imputato è stato quindi prosciolto definitivamente.
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Applicazione della recidiva: conferma pena e ricorso respinto
Due individui vengono condannati a otto mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato. I giudici di merito stabiliscono la pena applicando un aumento legato ai precedenti penali e rigettando la tesi difensiva sulla presunta occasionalita della condotta. Gli imputati propongono ricorso alla Suprema Corte contestando l'applicazione della recidiva e chiedendo l'annullamento della condanna. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi presentati. I motivi di impugnazione costituiscono una mera riproduzione delle difese gia disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza offrire elementi di critica specifica. La decisione rende definitiva la sanzione detentiva e impone ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Querela per danneggiamento: valida se fatta dal dipendente
L'Imputato è stato condannato a sei mesi di reclusione per il danneggiamento subito da un locale commerciale. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'invalidità della querela per danneggiamento, poiché presentata da un dipendente del bar e non dal proprietario dell'attività. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il dipendente, in quanto presente sul posto e utilizzatore continuativo degli arredi e della cassa, è a tutti gli effetti un legittimo detentore. Di conseguenza, possiede pieno titolo per sporgere la querela. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Danneggiamento aggravato in carcere: la stangata della Cassazione
Un detenuto è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato in carcere, per aver distrutto un tavolo all'interno della propria cella detentiva. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'arredo non costituisse un bene destinato a pubblico servizio e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i beni mobili dell'amministrazione penitenziaria sono destinati a un servizio pubblico e rendono il reato procedibile d'ufficio. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la tenuità del fatto non può essere richiesta per la prima volta davanti alla Cassazione se non formulata nel giudizio d'appello. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Danneggiamento e minaccia aggravata: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di danneggiamento e minaccia aggravata a carico di due soggetti. I giudici hanno ritenuto ampiamente provate le condotte intimidatorie e il danneggiamento di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, colpite mediante l'uso di una barra metallica. È stata confermata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per i veicoli lasciati in sosta senza sorveglianza, oltre al reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rende definitive le sanzioni penali e il risarcimento dei danni fisici e morali, liquidati equitativamente per un totale di cinquemila euro a favore della parte civile, unitamente alle spese di rappresentanza legale.
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Appropriazione indebita: scusa dello smarrimento bocciata
Un uomo è stato condannato per danneggiamento e appropriazione indebita per essersi impossessato del telefono cellulare della persona offesa e averlo danneggiato. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo di aver semplicemente smarrito il dispositivo e contestando l'attendibilità della vittima e l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la versione dello smarrimento del tutto pretestuosa e confermata la colpevolezza dall'analisi dei tabulati telefonici e dai precedenti penali dell'uomo, condannandolo anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Depenalizzazione del danneggiamento: la condanna viene annullata
La Corte d'Appello confermava la condanna di un imputato per i reati di ingiuria e danneggiamento, escludendo però l'aggravante delle cose esposte alla pubblica fede. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando la credibilità delle prove fornite dalla persona offesa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione delle prove. Tuttavia, i giudici hanno rilevato d'ufficio la depenalizzazione del danneggiamento semplice. Poiché l'atto privo di aggravanti non costituisce più reato penale, la Cassazione ha annullato la condanna per tale capo d'imputazione senza rinvio. La Corte ha quindi rinviato gli atti alla Corte d'Appello esclusivamente per rideterminare la pena relativa al reato residuo, la cui responsabilità è divenuta irrevocabile.
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Danneggiamento aggravato: condanna per i danni nell’alloggio SPRAR
Un uomo ha distrutto lo specchio di un mobile e gli infissi dell'alloggio comunale in cui era ospitato per un progetto di accoglienza per richiedenti asilo gestito da una cooperativa. La difesa ha sostenuto l'assenza del danneggiamento aggravato poiché l'immobile era amministrato da privati e non dallo Stato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la natura di stabilimento pubblico dipende dalla funzione di interesse generale svolta, ossia l'accoglienza, a prescindere dalla gestione privata dell'immobile.
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Riconoscimento dell’imputato: colpevolezza e pena
La vicenda nasce dall'aggressione ai danni di due venditori ambulanti, colpiti con calci, pugni e un'asta di ferro. Una delle vittime ha denunciato il titolare di una bancarella vicina, riconoscendolo con certezza. I giudici di merito hanno condannato l'aggressore sia per le lesioni sia per il danneggiamento della merce. La Corte di Cassazione ha confermato la piena validità probatoria del riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, senza necessità di formali confronti all'americana. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso sul calcolo della pena. Il giudice di merito ha infatti punito l'uomo anche per il danneggiamento, reato contestato esclusivamente al suo complice. La responsabilità per lesioni è definitiva, mentre la pena dovrà essere ricalcolata in appello.
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Danneggiamento con violenza alla persona: la querela non serve
L'Imputato danneggiava beni altrui e costringeva La Persona Offesa ad allontanarsi mediante minacce fisiche e verbali. I giudici di merito accertavano la responsabilità penale, riconoscendo però la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'Imputato ricorreva comunque per Cassazione, sostenendo che la querela fosse stata rimessa e contestando la sussistenza della violenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il danneggiamento con violenza alla persona è infatti un reato procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante qualsiasi accordo o remissione privata. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare le prove orali o ricostruire i fatti storici. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e di cinquemila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobili tra prescrizione e condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un uomo condannato per danneggiamento aggravato e invasione di edificio. L'imputato aveva partecipato all'effrazione di catena e lucchetto di un portone e alla successiva occupazione abusiva di immobili, stazionando presso un banchetto informativo. La Suprema Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di danneggiamento, commesso nel 2012. Al contrario, i giudici hanno confermato la penale responsabilità per l'occupazione dell'edificio. Trattandosi di un reato permanente cessato solo con lo sgombero forzato nel 2015, il relativo termine di prescrizione non era ancora decorso. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per rideterminare la pena complessiva.
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Prescrizione del reato: cancellata la condanna per vandalismo
Un cittadino viene accusato di danneggiamento aggravato per aver vandalizzato una fontana pubblica e due cassonetti dei rifiuti comunali. Dopo la condanna nei primi gradi, l'imputato ricorre in Cassazione sollevando sia la sua incapacità mentale sia l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte chiarisce che la sospensione del processo per incapacità non si applica in Cassazione, poiché l'imputato non partecipa fisicamente all'udienza di legittimità. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso rilevando che il reato, commesso nel 2012, si è estinto per il decorso del tempo massimo consentito dalla legge prima della sentenza d'appello. La Cassazione decide quindi per l'annullamento senza rinvio della condanna, sancendo l'operatività della prescrizione del reato.
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Occupazione abusiva di immobile: condanna e conversione pena
Due soggetti vengono condannati per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. Gli imputati propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove, la sussistenza dello stato di necessità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenue entità. Una delle riccorrenti contesta inoltre il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili le doglianze sul merito dell'occupazione abusiva di immobile e sui danni. Tuttavia, accoglie il ricorso della donna sulla mancata sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte stabilisce che è illegittimo negare la conversione della pena sul presupposto che la carcerazione serva a dare efficacia alla sospensione condizionale. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente a questo profilo.
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Danneggiamento di auto in sosta: la querela ritirata non salva
Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per il danneggiamento di un'auto parcheggiata sulla strada, ritenendo il reato estinto per remissione di querela dopo che il pubblico ministero aveva riqualificato il fatto come danneggiamento semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che il danneggiamento di auto in sosta (esposta alla pubblica fede) costituisce ancora reato ed è procedibile d'ufficio. Di conseguenza, la remissione della querela non ha alcun effetto estintivo. La Suprema Corte ha annullato la sentenza e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Attendibilità della persona offesa: condanna annullata per rancore
Il caso riguarda la condanna di un cittadino per il reato di danneggiamento. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, l'omessa valutazione da parte dei giudici d'appello della forte conflittualità esistente con la persona offesa e con una testimone, entrambe coinvolte in precedenti procedimenti penali contro di lui. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all'attendibilità della persona offesa e della testimone. I giudici di secondo grado avevano infatti liquidato la questione con una motivazione apparente, senza analizzare il profondo livore tra le parti, idoneo a minare la credibilità delle accuse. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame che valuti attentamente la reale attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.
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Danneggiamento aggravato: occupare beni fallimentari costa caro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi e quindici giorni di reclusione per un uomo accusato di invasione di edifici e danneggiamento aggravato. L'imputato aveva occupato abusivamente un immobile facente parte dell'attivo fallimentare di una società, rompendone un infisso. La difesa sosteneva che il bene non fosse formalmente pignorato o sequestrato e che la querela del curatore non coprisse l'occupazione. I giudici hanno invece stabilito che i beni inseriti nell'inventario fallimentare sono equiparati a beni pignorati, configurando così il reato di danneggiamento aggravato. Inoltre, spetta all'autorità giudiziaria, e non alla vittima, dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti descritti nella querela.
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Danneggiamento aggravato: quando la protesta costa una condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di danneggiamento aggravato ai danni di un appartamento. L'uomo era stato accusato di aver distrutto la porta e la finestra di un'abitazione, basandosi sulle testimonianze dei vicini che avevano udito i rumori dell'aggressione. La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e ha richiesto l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici di legittimità hanno respinto le contestazioni, chiarendo che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove in Cassazione e che l'attenuante richiede prove concrete sul valore economico irrisorio del danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Auto rigata in condominio: l’esposizione alla pubblica fede resta
Un uomo è stato condannato per il danneggiamento di alcune auto parcheggiate in un'area condominiale. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo l'inesistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, poiché l'area era videosorvegliata e i proprietari avevano assistito alla scena dai balconi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la videosorveglianza non esclude l'aggravante, in quanto serve solo a identificare i colpevoli a posteriori e non a impedire il reato. Inoltre, la presenza dei proprietari come semplici spettatori dall'alto non costituisce una custodia attiva ed efficace dei veicoli. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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