I giudici hanno condannato un imputato per il reato di furto, riconoscendo l'aggravante dei precedenti penali. L'imputato ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione della recidiva reiterata nel furto aggravato decisa dalla Corte di Appello. La difesa ha formulato un motivo unico di impugnazione, ritenendo ingiustificato l'aumento della sanzione penale. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile per assoluta genericità delle argomentazioni. Il collegio ha rilevato che la sentenza di merito conteneva una motivazione logica, completa e perfettamente allineata ai principi consolidati della giurisprudenza. L'imputato ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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