La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, sottolineando che l'impugnazione è possibile solo per motivi tassativamente previsti. Nel caso specifico, la doglianza su un presunto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza è stata ritenuta infondata, generica e non autosufficiente, in quanto la pena applicata corrispondeva esattamente all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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