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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso vietato
L'imputato ha concordato la pena in secondo grado ottenendo una condanna ridotta a sei mesi e venti giorni di reclusione, sostituita dalla detenzione domiciliare. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che i giudici d'appello non avevano motivato adeguatamente sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza celebrare l'udienza. Con il concordato in appello, infatti, la parte rinuncia ai motivi di gravame, limitando i poteri del giudice. Le uniche censure ammissibili riguardano i vizi del consenso, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'applicazione di una pena contraria alla legge. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena patteggiata
L'Imputato ha concordato con l'accusa una pena ridotta a tre anni di reclusione e seicento euro di multa davanti ai giudici di secondo grado. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omessa motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia a contestare la responsabilità penale e non può dolersi della mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio, salvo che la sanzione risulti del tutto illegale o vi siano vizi nel consenso all'accordo. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e stop al ricorso
L'imputato e la procura generale hanno raggiunto un concordato in appello davanti alla Corte di appello di Napoli. Il giudice ha rideterminato la condanna a due anni e otto mesi di reclusione e seicento euro di multa, concedendo le attenuanti generiche. Nonostante l'accordo, la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la mancata motivazione sul proscioglimento dell'imputato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando le parti stipulano un patto sulla pena e rinunciano ai motivi di merito, il giudice d'appello deve unicamente verificare la legalità della sanzione pattuita. La Corte non ha alcun dovere di motivare sulle cause di non punibilità o di nullità. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese del giudizio e di cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende per colpa evidente nell'impugnazione.
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Concordato in appello: pena ridotta ma espulsione confermata
L'imputato ha concordato la riduzione della pena con la Procura generale davanti alla Corte di appello rinunciando ai motivi di gravame. La sentenza ha rideterminato la condanna in tre anni e quattro mesi di reclusione, confermando l'espulsione dal territorio nazionale già disposta in primo grado. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata revoca della misura di sicurezza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di udienza. Con il concordato in appello l'imputato rinuncia a dedurre qualsiasi vizio ulteriore nel giudizio di legittimità, a eccezione dell'illegalità della pena. La contestazione sulla pericolosità sociale non era stata inclusa nei motivi di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la facoltà di censurare l'espulsione e la Cassazione lo ha condannato al pagamento delle spese di giustizia e di cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: rinvii e recidiva bloccano lo stop
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio e falsità documentale legati a un'auto rubata. Il difensore sosteneva che fosse maturata la prescrizione del reato prima della sentenza di appello, chiedendo di retrodatare il calcolo alla data del furto del veicolo. I giudici hanno invece confermato la validità della condanna: l'imputato aveva precedenti specifici e le ripetute sospensioni per rinvii difensivi avevano prolungato il termine legale oltre la decisione di secondo grado. Il ricorso manifestamente infondato non ha permesso di esaminare la causa estintiva, imponendo anche il pagamento delle spese e di un'ammenda.
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Concordato in appello: vietato contestare la pena
Un imputato, condannato per gravi reati tra cui sequestro di persona e traffico di stupefacenti, stipula un concordato in appello con l'accusa per rideterminare la sanzione. La Corte d’Assise d’Appello recepisce l'accordo e quantifica la pena concordata. Successivamente, l'imputato presenta ricorso per Cassazione sostenendo che la sanzione applicata sia eccessiva. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione. L'imputato non può contestare in sede di legittimità la misura della pena concordata liberamente né la motivazione sui punti oggetto di rinuncia. La Cassazione condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: il patto accettato blocca il ricorso
L'Imputato definisce il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, ottenendo una riduzione della pena a tre anni e quattro mesi di reclusione con una multa. Successivamente, il suo difensore propone ricorso per cassazione, contestando la mancata motivazione dei giudici sulla congruità della sanzione concordata e sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte ribadisce che il patto sulla sanzione vincola il magistrato al mero controllo di legalità e impedisce di rimettere in discussione l'esito dell'intesa. Il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Un imputato condannato per rapina aggravata concorda la sanzione davanti ai giudici di secondo grado. La Corte territoriale applica la misura concordata pari a cinque anni di reclusione e millecinquecento euro di multa. Subito dopo, l'uomo impugna la pronuncia davanti ai giudici di legittimità lamentando presunti errori nel calcolo della sanzione. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione. Con il concordato in appello le parti definiscono consensualmente l'entità della pena, rinunciando ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, nessuno può contestare la misura concordata, a meno che non si tratti di una pena totalmente illegale. Il ricorrente perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso inammissibile.
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Concordato in appello: vietato contestare la pena patteggiata
L'Imputato ha concordato con l'accusa la riduzione della sanzione davanti alla Corte di appello. I giudici di secondo grado hanno recepito l'intesa e hanno ridotto la condanna stabilita in primo grado. Successivamente, il difensore dell'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione. L'atto contestava la congruità del trattamento sanzionatorio, definendolo eccessivo e sproporzionato rispetto al reato commesso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello poggia su base contrattuale e punta a deflazionare i procedimenti penali. La legge vieta di contestare in terzo grado la misura della pena concordata, a meno che non si tratti di una sanzione illegale. La Corte ha condannato l'Imputato a pagare le spese del giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso bloccato
L'imputato, condannato per rapina aggravata, concordava in secondo grado una pena ridotta a quattro anni di reclusione e ottocento euro di multa, rinunciando contestualmente a tutte le altre censure difensive. La Corte di appello accoglieva integralmente l'intesa sanzionatoria. Successivamente, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando una mancata corrispondenza tra l'accordo raggiunto e la sentenza emessa, criticando l'omessa specifica indicazione dei motivi rinunciati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Quando si perfeziona un concordato in appello, le parti non possono contestare la quantificazione concordata della pena né riproporre le doglianze oggetto di espressa rinuncia, a meno che non emergano vizi della volontà o sanzioni del tutto illegali.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Un uomo condannato in primo grado per rapina pluriaggravata e dichiarato delinquente abituale ha pattuito con la Procura una riduzione della sanzione. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa ha formalizzato un concordato in appello che ha rideterminato la reclusione a tre anni e quattro mesi. Contestualmente, il difensore ha rinunciato a tutti gli altri motivi di impugnazione, compreso quello sulla dichiarazione di delinquenza abituale. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando il difetto di motivazione proprio su tale qualifica. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Chi sottoscrive un patto sulla pena rinuncia irrevocabilmente alle censure collaterali non coperte dall'accordo, a meno che non contesti una sanzione illegale. Il ricorrente deve ora pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul calcolo dei singoli reati
L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata, ricettazione e uso abusivo di dispositivi jammer, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la sanzione a tre anni di reclusione e settecento euro di multa. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avevano specificato i singoli aumenti di pena per i reati minori uniti dal vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi concorda liberamente la sanzione non può contestare il calcolo dei singoli incrementi di pena se la pena finale rispetta i limiti di legge. L'accordo vincola le parti e rende definitivo l'esito concordato, con condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patteggi la pena ma perdi il ricorso
Tre imputati condannati per reati associativi ed estorsivi concordano in secondo grado l'entità delle sanzioni tramite concordato in appello, beneficiando della continuazione tra i reati e di uno sconto di pena. Successivamente, tramite il proprio difensore, propongono ricorso per cassazione contestando la carenza di motivazione del giudice sugli aumenti di pena applicati ai reati-satellite. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. I giudici supremi affermano che l'accordo sulla sanzione preclude contestazioni sul calcolo o sulla motivazione dei singoli aumenti, salvo casi di pena totalmente illegale. I ricorrenti subiscono la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
Un uomo condannato per l'indebito utilizzo di una carta bancomat concorda la pena nel giudizio di secondo grado tramite concordato in appello. La Corte d'appello accoglie la richiesta congiunta e ridetermina la sanzione a un anno di reclusione e trecentododici euro di multa. Successivamente, il difensore dell'imputato presenta ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione del giudice sulla congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici supremi chiariscono che l'accordo stretto liberamente tra le parti impedisce ripensamenti unilaterali sulla misura della sanzione, a meno che non si tratti di una pena illegale. Il ricorrente subisce anche la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto sulla pena e divieto di ricorso
Un uomo condannato per furto aggravato ha concordato con l'accusa una pena ridotta a otto mesi di reclusione davanti ai giudici di secondo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse motivato l'eventuale proscioglimento dell'imputato né la congruità del trattamento punitivo. La Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione dell'autorità giudiziaria ai soli motivi non rinunciati dalle parti. Chi sottoscrive un accordo sulla sanzione rinuncia automaticamente a contestare l'accertamento del reato o a pretendere un proscioglimento officioso. L'imputato non può rimettere in discussione l'intesa raggiunta, salvo il caso di pena del tutto illegale, e subisce la condanna al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo vincolante e ricorso escluso
Due imputati condannati per usura aggravata hanno formalizzato un concordato in appello con il Procuratore Generale, pattuendo una pena ridotta e rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione della responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti e un presunto calcolo illegale dell'aumento sanzionatorio per le aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto nel concordato in appello genera una preclusione processuale insuperabile, estesa anche alla Cassazione, che impedisce di riproporre le doglianze dismesse. Inoltre, la pena concordata è risultata perfettamente conforme ai limiti legali previsti per il concorso di aggravanti. Di conseguenza, la Corte ha confermato le condanne e sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo valido ed escluso il ricorso
L'imputato ha concordato con la pubblica accusa una riduzione della sanzione davanti alla Corte di appello, ottenendo la rideterminazione della condanna a un anno e quattro mesi di reclusione oltre a una multa. Dopo aver accettato l'accordo e rinunciato agli altri motivi di impugnazione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione dei giudici di secondo grado e la congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'interessato non può lamentare difetti di motivazione o contestare l'adeguatezza della pena concordata, tranne nei casi tassativi di vizio del consenso o di pena illegale. Il ricorrente deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il vizio di querela
L'Imputato, condannato in primo grado per plurimi reati tra cui lesioni, minacce e percosse, ha proposto appello lamentando anche il difetto di querela. Nel giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale hanno concluso un concordato in appello rideterminando la pena per tutti i reati contestati. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto proscioglierlo d'ufficio per i reati perseguibili a querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un accordo sulla pena rinuncia implicitamente alle eccezioni sui reati concordati. La richiesta successiva di proscioglimento è preclusa e comporta la condanna alle spese e alla sanzione per la Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo vincolante senza ripensamenti
L'imputato ha concordato la pena in secondo grado per molteplici reati, tra cui ricettazione, evasione, resistenza e detenzione di stupefacenti. La Corte d'appello ha ratificato l'accordo riducendo la condanna. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazioni di legge, la mancata verifica di cause di non punibilità e l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un concordato in appello rinuncia a contestare la responsabilità, i motivi abbandonati o l'entità della pena concordata, salvo casi eccezionali di pena del tutto illegale o prescrizione previgente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: la condanna dell’imputato
La Corte di appello rideterminava la pena inflitta a un imputato a seguito di un accordo tra le parti sul riconoscimento della continuazione tra più reati. L'imputato decideva di impugnare la sentenza depositando direttamente un ricorso per cassazione personale con riserva di presentare i motivi tramite difensore. L'atto recava l'autenticazione del difensore e la delega al deposito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza fissare l'udienza. Dal 2017 la legge vieta all'imputato di impugnare da solo in sede di legittimità. La firma di autentica o l'accettazione del mandato da parte del legale non sanano la violazione. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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