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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: la pena concordata blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato le pene concordate per reati di droga. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. Sono infatti proponibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà delle parti o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sulla sussistenza di circostanze aggravanti o sulla determinazione della pena, non traducendosi in una sanzione illegale, risultano inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena con la Procura generale, ma successivamente ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita ai motivi non concordati. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di non punibilità se si è scelto liberamente di accordarsi sulla pena. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato in primo grado per tentato omicidio, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena grazie a un concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi d'appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale implica l'accettazione della colpevolezza e l'inesistenza di cause di non punibilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare il mancato proscioglimento d'ufficio. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, dopo aver concordato in secondo grado una riduzione della pena a due anni di reclusione e quattromila euro di multa tramite l'istituto del concordato in appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione della sentenza d'appello riguardo alla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati. Di conseguenza, la Corte d'appello non deve motivare nuovamente sulla responsabilità, valendo la decisione di primo grado. Inoltre, l'accordo liberamente stipulato non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso se si rinuncia ai motivi
L'Imputato propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'Appello, nell'accogliere la richiesta di concordato in appello, non abbia motivato sulla mancanza di presupposti per un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento preliminare, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la Cassazione fissa i limiti della motivazione
L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata e porto d'armi, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello circa l'assenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che nel concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento, poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione limita la sua cognizione. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo è vincolante e non si tocca
L'Imputato, condannato in appello per estorsione e furto aggravato, aveva concordato la pena di due anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento e contestando la misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti, non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la determinazione della pena o aspetti di merito, a meno che non si tratti di pena illegale o di vizi sulla formazione della volontà. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena non si tocca
L'Imputato, condannato in primo grado per furto, falso e riciclaggio, otteneva in appello la riduzione della pena e la riqualificazione del riciclaggio in ricettazione tramite l'istituto del concordato. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione contestando la misura della pena concordata e la compatibilità tra i reati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola il ricorrente, che è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso successivo
L'Imputato ha concordato la pena con il Pubblico Ministero in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi di impugnazione presentati non rientravano tra quelli tassativamente consentiti dalla legge dopo un accordo sulla pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Aggravante della premeditazione: esclusa per delitto d’impulso
L'Imputato era stato condannato a ventidue anni di reclusione per l'omicidio di un uomo, colpito ripetutamente con un tubo metallico. La difesa ha impugnato la sentenza contestando l'aggravante della premeditazione e il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, legata alle continue minacce della vittima. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza con rinvio ad altra sezione. I giudici hanno stabilito che un intervallo di poche ore tra la telefonata scatenante della moglie e il delitto non basta a dimostrare l'aggravante della premeditazione, mancando la prova di una riflessione profonda e costante. Ora un nuovo giudice dovrà rideterminare la pena valutando correttamente sia la premeditazione sia lo stato d'ira dell'Imputato.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La difesa lamentava la mancanza di motivazione sulla mancata assoluzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione ordinari. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato. Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati, dopo aver ottenuto una riduzione di pena concordata in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, mentre il secondo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta stipulato l'accordo sulla pena, il ricorso in cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si contesta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. L'uomo aveva precedentemente concordato una pena di un anno e sei mesi di reclusione in secondo grado. Successivamente, ha impugnato la decisione sostenendo che la pena fosse illegale a causa di una valutazione astratta della gravità del reato. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso. La pena concordata non può essere contestata se rientra nei limiti edittali previsti dalla legge. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato alle spese processuali.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si contesta più
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello per reati legati a armi e ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la ricettazione dovesse essere considerata come un semplice incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la qualificazione giuridica dei fatti concordati, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo non può essere modificato unilateralmente e l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inutilizzabilità delle intercettazioni: l’urgenza batte la forma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per spaccio di stupefacenti di lieve entità. Il Primo Imputato contestava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite presso una sala d'ascolto della polizia giudiziaria anziché della Procura. La Corte ha chiarito che le ragioni di eccezionale urgenza e l'inagibilità della struttura della Procura giustificano l'uso di impianti esterni, escludendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Il Secondo Imputato, avendo concordato la pena in appello, non poteva proporre ricorso per motivi di merito o per la mancata valutazione del proscioglimento. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: il rigetto non rende il giudice parziale
Due imputati, condannati per reati di droga, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando il rigetto della loro richiesta di concordato in appello da parte dei giudici di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici che avevano respinto l'accordo sulla pena avrebbero dovuto astenersi o essere ricusati per parzialità. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che il rigetto del concordato in appello non rende il giudice incompatibile né giustifica la ricusazione, poiché si tratta di una valutazione provvisoria interna alla stessa fase del processo. Confermata anche la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: no a sconti
Due imputati, condannati per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, hanno proposto ricorso per Cassazione. Il primo ha contestato la legittimità costituzionale delle severe pene minime previste dalla legge e la quantificazione della propria sanzione. Il secondo ha lamentato la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le pene severe per il narcotraffico sono giustificate dalla tutela della salute pubblica e che la discrezionalità del legislatore in materia sanzionatoria è legittima. Inoltre, la motivazione sulla pena è adeguata se si attesta vicino al minimo edittale o se valorizza il ruolo fiduciario del reo. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione e possesso di documenti falsi, concorda la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva entità della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello vincola le parti: non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena concordata o la mancata concessione di attenuanti a cui si è rinunciato, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Due condannati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, dopo aver precedentemente raggiunto un accordo di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello con la ratifica del giudice, l'accordo costituisce un negozio processuale non revocabile unilateralmente. Di conseguenza, le parti non possono contestare la congruità della pena in sede di legittimità, salvo il caso in cui si tratti di una pena illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
Un imputato, dopo aver definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia concordata alle questioni di merito, limitando la cognizione del giudice e precludendo successive impugnazioni in sede di legittimità su tali aspetti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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