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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena in seguito a un concordato in appello. La ricorrente lamentava la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato o vizi sulla pena, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, l'Imputata ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la Cassazione blocca il ricorso sulla pena
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. L'Imputato lamentava la mancata applicazione del proscioglimento e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello negato: la Cassazione conferma le condanne
Due soggetti, condannati in appello per detenzione e spaccio di cocaina, ricorrono in Cassazione. Il primo ricorrente lamenta la mancata valutazione di un presunto concordato in appello e il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente contesta il calcolo della recidiva reiterata e specifica applicata dai giudici di merito. La Suprema Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che non vi è stato alcun reale accordo tra le parti per un concordato in appello, ma solo una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione. Inoltre, confermano la correttezza del calcolo della recidiva reiterata, giustificata dai numerosi precedenti penali per reati della stessa indole lucrativa. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Riciclaggio di autovetture: smontare pezzi non è ricettazione
I membri di un'organizzazione criminale dedita allo smontaggio e alla rivendita di pezzi di ricambio di veicoli rubati sono stati condannati per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la gravità delle pene e la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno stabilito che lo smontaggio di veicoli rubati e l'apposizione di targhe false integrano il reato di riciclaggio di autovetture e non la semplice ricettazione, in quanto tali condotte sono dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei mezzi. Inoltre, chi concorda la pena in appello non può successivamente contestarne l'entità.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può contestare
L'Imputato, accusato di tentata estorsione e lesioni, concorda in secondo grado una pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando l'eccessività dell'aumento di pena applicato per la continuazione dei reati. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità ribadiscono che l'accordo sulla pena liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza che aveva applicato la pena concordata tra le parti in secondo grado. L'imputato lamentava la mancanza di motivazione sulla responsabilità e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi specifici, come la formazione della volontà o l'illegalità della pena. Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla misura della sanzione sono quindi inammissibili. Inoltre, la Corte d'Appello aveva ampiamente motivato il diniego della sospensione condizionale basandosi sulla pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione del giudice sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione sull'accertamento del reato. Questa rinuncia genera una preclusione processuale che impedisce di contestare la responsabilità penale in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Un uomo condannato per rapina aggravata ha concordato la pena in secondo grado con la Procura tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione. Di conseguenza, l'imputato non può contestare la decisione concordata. La Cassazione ha quindi confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione, compresi quelli sulla quantificazione della sanzione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
Due imputati condannati in primo grado per rapina concordano in secondo grado una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando il calcolo della sanzione e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Uno dei ricorrenti ha infatti rinunciato all'impugnazione, mentre l'altro ha sollevato censure non consentite. La Corte ribadisce che il ricorso contro sentenze basate sul concordato in appello è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso o sull'illegalità della pena. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Un uomo, condannato per rapina, concorda in appello una riduzione della pena a un anno e otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla quantificazione della pena e l'omessa valutazione di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta raggiunto l'accordo in secondo grado e rinunciato ai motivi di impugnazione, l'imputato può ricorrere in Cassazione solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore Generale o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
Un cittadino propone ricorso in Cassazione dopo aver definito il procedimento di secondo grado tramite un concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello, con cui le parti si accordano sulla pena rinunciando ad altre questioni, produce un effetto preclusivo totale. Questo accordo limita la cognizione del giudice d'appello e impedisce qualsiasi successivo ricorso in sede di legittimità. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha definito il procedimento penale a suo carico tramite un concordato in appello, raggiungendo un accordo sulla pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva alle questioni di merito, inclusa la colpevolezza. Questa rinuncia produce un effetto preclusivo che impedisce qualsiasi successivo ricorso in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di ridiscutere la responsabilità penale davanti alla Suprema Corte.
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Procedibilità a querela: cade la condanna per violenza privata
L'Imputato era stato condannato in appello per il reato di violenza privata a seguito di un concordato. Successivamente, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per questo reato, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela di parte. Poiché la persona offesa aveva già formalizzato la remissione della querela prima del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione ha applicato il principio del favore della legge penale più favorevole nel tempo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per sopravvenuta improcedibilità. La decisione conferma che la nuova procedibilità a querela si applica retroattivamente se più favorevole al reo.
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Ricorso per cassazione personale: la firma fai-da-te costa cara
L'Imputato ha proposto personalmente un ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la rideterminazione della pena decisa dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché, a seguito delle riforme legislative del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito dall'ordinamento. L'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: se concordi la pena perdi il ricorso
Il caso riguarda Il Ricorrente che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento immediato, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà delle parti o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può contestare
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando una mancanza di motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, non può essere contestato unilateralmente. Il controllo del giudice si limita alla sola legalità della sanzione (ossia che non superi i limiti di legge) e non alla sua congruità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: firma l’accordo ma poi ricorre
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello. L'Imputato lamentava la mancanza di motivazione sull'accertamento dei fatti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare su aspetti esclusi dall'accordo, come l'assenza di cause di proscioglimento. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà delle parti o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il giudice d'appello non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, con il patteggiamento in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare sulla mancanza di cause di non punibilità, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo: stop ai calcoli
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva recepito un accordo sulla pena. La difesa sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione, poiché la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti avrebbe dovuto ridurre il termine di prescrizione a venti anni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nel concordato in appello non occorre motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio dell'imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo commesso prima della riforma del 2005, specificando che la concessione di attenuanti che riducono la pena concreta non influisce sul calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato in astratto.
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