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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo che vieta il ricorso
Il caso riguarda un ricorso presentato in Cassazione da un soggetto precedentemente condannato in secondo grado. La Corte d'appello aveva definito il procedimento tramite il concordato in appello, un accordo sulla pena tra difesa e accusa. La ricorrente ha tuttavia impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione ha stabilito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale e la colpevolezza. Di conseguenza, il concordato in appello produce effetti preclusivi che bloccano la possibilità di proporre ricorso in Cassazione per motivi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso sulla recidiva
Il caso riguarda un imputato condannato per contrabbando di tabacchi che, in secondo grado, ha concordato la pena rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della recidiva e sostenendo l'illegalità della pena e la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati. Inoltre, l'errata valutazione della recidiva non rende la sanzione una pena illegale, la quale ricorre solo se la sanzione è estranea al quadro edittale per genere, specie o limiti edittali. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di sollevare tali contestazioni in sede di legittimità.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente da un cittadino straniero contro la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva rideterminato la sua pena a seguito di un accordo tra le parti. L'uomo ha proposto un ricorso personale in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la legge vieta la presentazione autonoma del ricorso senza l'assistenza di un difensore abilitato. Per questo motivo, la Suprema Corte ha respinto la richiesta senza esaminarla nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude sconti successivi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo un concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla illegalità della pena. Non è possibile contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche o la misura della pena concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo non salva dal ricorso generico
Tre imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione, hanno proposto ricorso per Cassazione. Due di essi hanno contestato genericamente il potere di qualificazione giuridica del giudice, mentre il terzo ha lamentato la mancata pronuncia di proscioglimento per un reato associativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per la loro assoluta genericità, non avendo i ricorrenti collegato le doglianze astratte al caso concreto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi ricorrere
Un imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado per furto e frode informatica tramite concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione su un capo d'accusa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nel concordato in appello, i motivi di ricorso sono strettamente limitati. Sono ammissibili solo le contestazioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Non si possono invece riproporre motivi a cui si era rinunciato con l'accordo, né contestare la mancata assoluzione d'ufficio o il calcolo della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato sanzionatorio: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza del Tribunale. L'imputato lamentava l'illogicità della motivazione riguardo alle prove a suo carico e alla gravità della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente aveva precedentemente stipulato un concordato sanzionatorio. Questo accordo sulla pena implica il consenso dell'imputato al trattamento penale applicato. Di conseguenza, contestare in Cassazione la motivazione o la misura della pena è giuridicamente incompatibile con l'accordo stesso. La Corte ha quindi respinto il ricorso senza entrare nel merito, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: vietato il ricorso dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ha concordato la pena di otto mesi di reclusione in secondo grado. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata assoluzione per assenza dell'elemento psicologico del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'istituto del concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di merito. Di conseguenza, non è più possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: inutile chiedere il proscioglimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati che, dopo aver stipulato un concordato in appello riducendo la pena e rinunciando ai motivi sulla responsabilità, lamentavano la mancata pronuncia di proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello differisce dal patteggiamento: l'accordo limita l'oggetto del giudizio ai soli punti concordati (effetto devolutivo), determinando una preclusione sui motivi rinunciati. Di conseguenza, il giudice d'appello non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento per i punti non più in discussione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ripensamenti
Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d'appello, accogliendo il concordato in appello, aveva ridotto la pena a due anni di reclusione e tremila euro di multa. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione della sua giovane età e incensuratezza nella determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di un concordato in appello, non è possibile contestare la misura della pena concordata tra le parti, a meno che non si tratti di una sanzione illegale. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati, condannati per tentata rapina aggravata, concordano la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando il mancato proscioglimento e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante che preclude la possibilità di sollevare successive contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione del reato: annullata la multa da 45mila euro
L'Imputato era stato condannato in appello a sei mesi di reclusione, pena convertita in una sanzione pecuniaria di 45.000 euro per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il tasso di conversione applicato (250 euro al giorno), dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 28/2022), che lo ha ridotto a un minimo di 75 euro. La Suprema Corte ha rilevato che, sebbene la sanzione concordata fosse ormai illegale alla luce della nuova disciplina, il reato commesso nel 2014 era ormai estinto. Di conseguenza, la Cassazione ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, applicando la prescrizione del reato ed evidenziando che la causa estintiva prevale su qualsiasi rinvio per la rideterminazione della pena.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la congruità della pena stabilita dalla Corte di Appello. Quest'ultima aveva ridotto la sanzione originaria accogliendo un accordo tra le parti, configurabile come patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra accusa e difesa e recepito dal giudice, non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, non è ammesso il ricorso per cassazione per contestare la misura della pena concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: sconto di pena ma addio al ricorso
L'Imputato, condannato per spaccio di lieve entità, ha concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di gravame originari. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento per uso personale della sostanza stupefacente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello limitano la cognizione del giudice di secondo grado, esonerandolo dall'obbligo di motivare sull'assenza di cause di proscioglimento. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio al ricorso
L'Imputato ha concordato in appello una pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Di conseguenza, l'imputato non può lamentare in sede di legittimità vizi relativi a questioni rinunciate o alla mancata valutazione del proscioglimento immediato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato per tentato furto con strappo, ha concordato in appello una riduzione della pena a sette mesi e tre giorni di reclusione. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi, noto come concordato in appello, preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la misura della pena concordata, a meno che questa non sia palesemente illegale o vi siano vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, accusato di furto in abitazione, ha concordato in secondo grado una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata valutazione delle sue condizioni personali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di ricorso sono strettamente limitati dalla legge. Non è possibile contestare la misura della pena concordata o la motivazione della sentenza, a meno che la sanzione non sia illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, l'accordo sulla pena resta valido e l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude l’assoluzione
L'Imputato, accusato di associazione a delinquere e furti aggravati, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare il mancato proscioglimento dell'imputato. La rinuncia ai motivi d'appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una valutazione d'ufficio sulle cause di non punibilità. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta i ripensamenti
Tre imputati venivano condannati in secondo grado per reati di droga dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, proponevano ricorso in Cassazione: il primo contestava la confisca di somme di denaro, mentre gli altri due lamentavano l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il primo ricorrente, la contestazione sulla confisca è risultata generica. Per gli altri due, la Corte ha chiarito che il concordato in appello e la conseguente rinuncia ai motivi di gravame precludono la possibilità di ridiscutere in sede di legittimità le questioni di merito rinunciate, come la sussistenza delle circostanze aggravanti. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Spaccio di stupefacenti: il patto sulla pena blocca la Cassazione
Diversi soggetti, condannati per spaccio di stupefacenti, hanno proposto ricorso in Cassazione. Alcuni imputati avevano concordato la pena in appello (concordato in appello), ma hanno comunque tentato di contestare la sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi, ribadendo che l'accordo sulla pena preclude successive contestazioni, salvo casi eccezionali di illegalità della sanzione. Per gli altri ricorrenti, la Corte ha respinto le richieste di riconoscimento della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche. I giudici hanno evidenziato la stabilità dell'attività criminosa e l'assenza di elementi positivi di ravvedimento, confermando integralmente le condanne e disponendo il pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie.
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