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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: no alla prescrizione se la pena è da rifare
I Condannati, precedentemente giudicati per reati fallimentari, hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima, agendo come giudice di rinvio, aveva rideterminato le loro pene applicando il concordato in appello. I Condannati lamentavano la mancata dichiarazione di prescrizione di alcuni reati all'interno dell'accordo sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello non può includere la prescrizione se il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente la quantificazione della pena. In questa fase, infatti, la responsabilità penale è ormai definitiva a causa del giudicato progressivo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le condanne e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di una multa in favore della cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi soggetti condannati per l'importazione di circa dieci chili di cocaina da Santo Domingo, nascosti in un carico di marmo destinato a una società italiana. Tra i ricorrenti, alcuni avevano precedentemente optato per il concordato in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di merito, precludendo il ricorso in Cassazione se non per vizi sulla formazione della volontà. Per gli altri imputati, la Corte ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi poiché basati sulla generica ripetizione dei motivi d'appello e sul tentativo di far rivalutare le prove di fatto, come le intercettazioni telefoniche. È stata inoltre confermata la confisca di un'auto di lusso per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Legittimo impedimento dell’imputato: ricoverato ma senza rinvio
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa. Il suo avvocato aveva richiesto il rinvio dell'udienza d'appello per un asserito legittimo impedimento dell'imputato, dovuto a un ricovero d'urgenza in ospedale. Tuttavia, l'istanza era priva di qualsiasi certificazione medica allegata, che la difesa sosteneva di poter ottenere solo al momento delle dimissioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato deve essere sempre accompagnata da idonea documentazione medica tempestivamente rilasciata dalla struttura ospedaliera, non potendosi giustificare l'assenza con una generica comunicazione sprovvista di prove. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Giudizio abbreviato e reato continuato: lo sconto non si sdoppia
L'Imputato, condannato per estorsione in continuazione con un reato in materia di armi, ha proposto ricorso lamentando l'errata applicazione dello sconto di pena. Sosteneva che per la contravvenzione si dovesse applicare la riduzione della metà e non di un terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per il giudizio abbreviato si applica nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti. Inoltre, l'eventuale errore nel calcolo della riduzione non rende la pena illegale ma solo illegittima, impedendo l'impugnazione unilaterale dell'accordo sulla pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena impedisce il ricorso
Due imputati condannati per detenzione di stupefacenti ricorrono in Cassazione contestando la confisca di somme di denaro ritenute non collegate al reato. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Il primo ricorrente non aveva sollevato la questione in appello, rendendola non più proponibile. Il secondo ricorrente aveva invece aderito al concordato in appello, rinunciando espressamente ai motivi di impugnazione. La sentenza ribadisce che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare in Cassazione i punti oggetto di rinuncia, confermando la confisca e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Un uomo condannato per detenzione e spaccio di cocaina e marijuana concorda la pena in secondo grado. Il concordato in appello ridetermina la sanzione a due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Successivamente, l'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio o la qualificazione del reato. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi più ricorrere
Il caso riguarda un imputato condannato per reati di droga ed evasione che, dopo aver stipulato un concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio cardine stabilito è che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione: sono ammissibili solo le contestazioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Le censure generiche sulla misura della pena, se questa non è illegale, non possono essere esaminate poiché l'imputato vi ha rinunciato accettando l'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che applicava una pena concordata per reati di droga. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione di un possibile proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare la mancata valutazione del proscioglimento o vizi sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude la Cassazione
Due imputati, condannati per reati di droga, concordano la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancata verifica di cause di proscioglimento. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio, purché la pena concordata sia legale. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per cessione di stupefacenti e tentata estorsione, aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione, comprese le questioni rilevabili d'ufficio o la qualificazione del reato. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare ricorso per motivi diversi da quelli concordati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
Due imputati, condannati in appello per traffico di stupefacenti dopo aver concordato la pena, ricorrono in Cassazione. Il Primo Imputato contesta la qualificazione del reato e l'aggravante, mentre il Secondo Imputato lamenta la mancata traduzione dal carcere per l'udienza. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il Concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità questioni di merito o di rito, salvo che la pena concordata sia illegale. Inoltre, la partecipazione all'udienza del detenuto richiede una specifica richiesta scritta del difensore, omessa nel caso di specie. I ricorrenti vengono condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Gli Imputati, condannati per spaccio di lieve entità in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato dopo aver concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice. Non si possono contestare motivi già rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, gli imputati hanno perso il ricorso e sono stati condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti per reati in materia di stupefacenti. L'imputato lamentava la mancata valutazione da parte dei giudici di secondo grado delle condizioni per un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente a questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, emessa a seguito di concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado delle condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento o vizi sulla determinazione della pena, salvo che quest'ultima sia illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello ignorato: annullata la condanna
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la sentenza della Corte d'Appello. L'Imputato e il Pubblico Ministero avevano presentato una richiesta congiunta di concordato in appello per rideterminare la pena applicando la continuazione con una precedente condanna. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano rideterminato la pena in via autonoma, omettendo del tutto di pronunciarsi sull'accordo raggiunto dalle parti. La Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello non può ignorare l'accordo sulla pena concordata e ha rinviato il caso a un'altra sezione per una nuova valutazione.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di rapina e lesioni personali, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti e il mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva, inclusa la qualificazione del reato, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena stessa. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare in Cassazione la misura della sanzione o la valutazione delle attenuanti, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Amministratore di una società fallita, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, concorda in appello una riduzione della pena a due anni di reclusione con sospensione condizionale. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sul suo proscioglimento e sulla mancata riduzione delle pene accessorie. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. Inoltre, la riduzione della pena principale non comporta automaticamente la riduzione delle pene accessorie fallimentari, se queste non erano parte dell'accordo.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di reati fallimentari, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame in cambio di una pena concordata. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione di una circostanza attenuante prevista dalla legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in secondo grado, ossia il concordato in appello, comporta la rinuncia definitiva a far valere altre questioni, determinando un effetto preclusivo che impedisce di riproporre tali contestazioni nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e preclude qualsiasi successivo ricorso sui punti rinunciati, confermando la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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