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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena e la motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare i criteri di determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per tentato furto aggravato, ha concordato in appello una riduzione della pena a otto mesi di reclusione e 300 euro di multa. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla responsabilità penale e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Non si possono contestare la responsabilità o la mancata concessione di attenuanti già oggetto dell'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e blocca i ricorsi
L'Imputato, condannato per rissa aggravata, ha rideterminato la sanzione tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento e sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo l'obbligo di motivare sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La pena concordata non è modificabile unilateralmente.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso, propone concordato in appello per ottenere una riduzione di pena tramite la concessione delle attenuanti generiche, rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, propone ricorso per Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto in lesioni semplici e la mancata effettuazione di una perizia medica. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia espressa a tutti i motivi non concordati, impedendo di ridiscutere la responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello. La difesa lamentava un vizio di motivazione sul calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Le contestazioni sulla misura della pena sono escluse, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il diritto di ricorso
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla propria responsabilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso proponibili. Sono ammissibili solo le censure riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare la responsabilità o la misura della pena concordata, salvo il caso di sanzione illegale. L'Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: l’accordo esclude il riesame
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due imputati condannati per furto pluriaggravato di materiali da cantiere. Gli imputati avevano concordato la pena in appello tramite concordato, ma hanno successivamente presentato un ricorso autonomo. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge, richiedendosi necessariamente la firma di un difensore abilitato. Inoltre, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la contestazione dei motivi di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, accusato di reati sugli stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado con la formula del Concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia preventiva alle contestazioni, con effetti preclusivi che impediscono di sollevare successivamente qualsiasi questione in Cassazione, comprese le cause di non punibilità rilevabili d'ufficio. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
L'Imputato, condannato per ricettazione e reati in materia di armi e stupefacenti, aveva concordato la pena in secondo grado rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della lieve entità del reato di droga. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è infatti inammissibile se verte su motivi a cui la parte aveva rinunciato per raggiungere l'accordo sulla pena. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di contestare nuovamente il merito della decisione, rendendo inevitabile la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la rinuncia ai motivi blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso per cassazione lamentando l'incompatibilità del giudice di primo grado e la nullità della sentenza per un'udienza anticipata senza notifica. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. L'incompatibilità del giudice non genera nullità, ma può essere fatta valere solo tramite ricusazione. Inoltre, l'attivazione del concordato in appello, con cui la difesa ha concordato la pena rinunciando agli altri motivi di gravame, limita la cognizione del giudice ai soli aspetti sanzionatori non rinunciati. Di conseguenza, i vizi procedurali sollevati non possono trovare ingresso in sede di legittimità. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può impugnare
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della sanzione stabilita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena liberamente siglato tra le parti, una volta recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: condanne definitive ma lo scooter si salva
Quattro soggetti, condannati per associazione a delinquere finalizzata ai furti ai bancomat e ricettazione, concordano la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e mancate assoluzioni d'ufficio. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati: chi sceglie la via dell'accordo rinuncia ai motivi di appello originari, limitando la cognizione del giudice alle sole questioni concordate. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso del quarto imputato. Quest'ultimo non aveva rinunciato al motivo di appello sulla confisca del proprio motociclo, questione rimasta esclusa dal patto sulla pena. La Corte d'Appello aveva confermato la confisca senza fornire alcuna motivazione. La Cassazione annulla la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando il caso per un nuovo esame sulla restituzione del mezzo.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato in appello. I motivi del ricorso riguardavano la mancata valutazione delle cause di proscioglimento e la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare i motivi rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. Di conseguenza, la Ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato per la detenzione di oltre sette chilogrammi di marijuana, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La difesa ha lamentato la mancanza di un'adeguata motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per l'immediato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato non può contestare in Cassazione la mancata valutazione del proscioglimento immediato o i motivi a cui ha precedentemente rinunciato, a meno che la pena applicata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, dopo aver definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata qualificazione del reato come fatto di lieve entità e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia preventiva alle questioni non concordate, precludendo la possibilità di contestare la misura della pena in sede di legittimità, salvo il caso di sanzione illegale. Di conseguenza, l'accordo sulla pena preclude il successivo ricorso in Cassazione.
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Concordato in appello: addio al ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una generica mancanza di motivazione della sentenza d'appello. Tuttavia, il procedimento di secondo grado si era concluso con un concordato in appello, ossia un accordo sulla pena tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva a far valere altre questioni, determinando un effetto preclusivo che impedisce di proporre successivamente un ricorso per cassazione per motivi di merito o generici. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato che vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per reati di droga e resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito un accordo tra le parti. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o sollevare censure sui motivi rinunciati, a meno che la pena applicata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'accordo siglato in secondo grado rimane pienamente valido e vincolante per l'imputato.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello. Il procedimento di secondo grado si era concluso con un concordato in appello, uno strumento con cui le parti si accordano sulla pena rinunciando ai motivi di impugnazione. L'imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successivo ricorso, compreso quello davanti alla Cassazione, sulle questioni rinunciate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: concordare la pena vieta la Cassazione
L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o vizi sulla pena, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, l'accordo stretto in secondo grado limita i successivi motivi di impugnazione, rendendo nullo ogni tentativo di riaprire il dibattito su aspetti già rinunciati.
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Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
L'Imputato, condannato per reati fallimentari, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la durata di quattro anni delle pene accessorie applicate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena in secondo grado, non è possibile contestare la misura della sanzione concordata, a meno che questa non sia palesemente illegale o fuori dai limiti di legge. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, mentre non è stato riconosciuto alcun rimborso alle parti civili per mancanza di un contributo significativo nel giudizio.
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