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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Rinuncia ai motivi di appello: la condanna diventa definitiva
Due imputati, condannati in primo grado per usura, propongono appello ma rinunciano parzialmente ai motivi di merito, limitando la discussione al trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello riduce la pena. Successivamente, i condannati ricorrono in Cassazione contestando la recidiva e le attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. La rinuncia ai motivi di appello ha infatti un effetto preclusivo e determina il passaggio in giudicato dei punti non contestati. Di conseguenza, i giudici non possono più riesaminare la responsabilità penale o gli elementi strutturali del reato, e i motivi residui sulla pena sono risultati troppo generici. I ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena con il Procuratore generale durante il processo di secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una preclusione processuale: l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello impediscono di contestare in seguito la misura della sanzione o il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti, precludendo il ricorso in legittimità su tali punti. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: addio al ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello, contestando l'applicazione dell'aggravante mafiosa. Tuttavia, durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva formalizzato la rinuncia ai motivi di appello principali riguardanti la responsabilità e le circostanze del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale insuperabile, provocando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non più contestati. Di conseguenza, non è possibile riproporre in Cassazione questioni precedentemente rinunciate, poiché la Corte d'Appello non aveva alcun obbligo di motivare su punti ormai definitivi. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Il Giudice di Pace di Frosinone condanna L'Imputato per minacce e lesioni. Il difensore propone appello, poi convertito in Cassazione. Successivamente, L'Imputato presenta personalmente una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia. Trattandosi di un atto formale, irrevocabile e recettizio, la rinuncia estingue immediatamente il rapporto processuale. Di conseguenza, la sentenza di condanna originaria passa definitivamente in giudicato. La Corte condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: condanna e sanzione
L'Imputato, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Successivamente, il suo difensore, munito di apposita procura speciale, ha depositato formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Il Tribunale di Pisa confermava la condanna di una cittadina per il reato di lesioni personali colpose. L'imputata proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata ammissione di una perizia tecnica. Successivamente, la difesa presentava formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Tale atto estingue immediatamente il rapporto processuale e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende, disponendo inoltre la correzione di un errore materiale nel nome della ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna alle spese
Il Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza del GIP del Tribunale di Genova. Successivamente, lo stesso soggetto ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'interessato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Il caso riguarda un cittadino che, dopo aver presentato un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, ha deciso di depositare una formale dichiarazione di rinuncia. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, dichiarando l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende, in linea con i principi costituzionali che sanzionano l'attivazione inutile della macchina giudiziaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
L'Imputato, condannato dal G.U.P. per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale a seguito di patteggiamento, ha proposto ricorso per Cassazione contestando le pene accessorie e la confisca per equivalente. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, ribadita con successiva memoria difensiva. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà abdicativa e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando l'efficacia della sentenza di patteggiamento originaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello e aver rinunciato ai motivi di impugnazione, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questo impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la misura della sanzione precedentemente accettata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’addio alla causa costa caro
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritta e autenticata. La Suprema Corte, preso atto della volontà dell'interessato espressa secondo le modalità di legge, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: inammissibilità e condanna
Il Ricorrente ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, il suo difensore, munito di apposita procura speciale, ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, applicando l'articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Il Ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: addio alla sanzione pecuniaria
Il Ricorrente, condannato nei gradi precedenti per reati in materia di stupefacenti e armi, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, ha presentato formale rinuncia al ricorso con firma autenticata dal difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali ed escludendo la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per sopravvenuta carenza di interesse.
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Rinuncia al ricorso: definitiva la condanna per furto in cortile
Una donna, condannata in appello per furto in abitazione per aver sottratto una bicicletta da un cortile, propone ricorso per Cassazione. La difesa contesta la qualificazione del reato, sostenendo che non sia stato verificato se il cortile fosse una pertinenza dell'abitazione. Tuttavia, l'imputata, detenuta in carcere, presenta formale rinuncia al ricorso tramite l'amministrazione penitenziaria. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la condanna viene confermata e la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: stop al ricorso ma scatta la condanna
Il caso riguarda un soggetto che aveva presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il quale aveva negato la detenzione domiciliare. Successivamente, il ricorrente ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, che costituisce l'esercizio di un diritto potestativo e determina l'immediata estinzione del processo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'interessato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione originaria del Tribunale di Sorveglianza diventa così definitiva.
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Rinuncia ai motivi di appello: la condanna diventa definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che contestava la propria responsabilità penale. L'imputato sosteneva che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare un'immediata causa di non punibilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'imputato aveva precedentemente effettuato una formale rinuncia ai motivi di appello riguardanti proprio la responsabilità penale. Poiché i motivi rinunciati non possono sopravvivere a tale atto di rinuncia, e in mancanza di elementi concreti per una pronuncia liberatoria d'ufficio, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Il caso riguarda un cittadino che, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, aveva proposto ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, lo stesso difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione senza fornire motivazioni legate a una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la rinuncia non motivata non esime dalla responsabilità per le spese processuali sostenute dallo Stato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Un cittadino, condannato in appello a un anno e tre mesi di reclusione per propaganda e istigazione all'odio (art. 604-bis c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Successivamente, l'imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il processo e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio al ricorso
L'Imputato ha concordato in appello una pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Di conseguenza, l'imputato non può lamentare in sede di legittimità vizi relativi a questioni rinunciate o alla mancata valutazione del proscioglimento immediato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: condanna per furto definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore di un soggetto condannato per plurimi episodi di furto pluriaggravato, tentato e consumato. L'inammissibilità deriva dalla formale rinuncia al ricorso per cassazione presentata dal procuratore speciale dell'imputato prima della decisione. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna precedente e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
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