Un imputato per truffa e appropriazione indebita, dopo aver concordato un patteggiamento con il Pubblico Ministero, ha contestato la condanna a pagare le spese legali alle vittime. Sosteneva che, essendo l'accordo già definito prima dell'udienza, le vittime non avrebbero dovuto essere ammesse come parti civili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la vittima ha sempre il diritto di costituirsi parte civile durante l'udienza preliminare, anche se esiste già una richiesta di patteggiamento. Di conseguenza, la condanna alle spese nel patteggiamento a favore della parte civile è pienamente legittima, poiché tutela il diritto della persona danneggiata a partecipare al processo.
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