Una dipendente pubblica, condannata per falsa attestazione della presenza in servizio, ha impugnato la sentenza di patteggiamento per un errore di calcolo pena. La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il motivo relativo al proscioglimento, ha accolto il ricorso per la parte relativa al calcolo, rettificando direttamente la pena detentiva da otto mesi a cinque mesi e venti giorni, confermando il principio per cui il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza è un vizio emendabile.
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