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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso per cassazione: addio al credito ma senza spese
Un istituto di credito ha proposto opposizione contro il fallimento di una società per ottenere l'ammissione al passivo di un credito derivante da un mutuo. Dopo il rifiuto del Tribunale, la banca ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la banca ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che la rinuncia determina la fine del giudizio anche senza l'accettazione della controparte. Di conseguenza, la banca non può più far valere il proprio credito nel fallimento, ma evita la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite in condominio
Un Condominio ha impugnato la sentenza d'appello che aveva annullato una delibera assembleare riguardante la ripartizione delle spese per la sostituzione di false persiane, inizialmente poste a carico del singolo condomino. Durante il giudizio di legittimità, a seguito del decesso del condomino, il Condominio ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Gli eredi del condomino hanno accettato la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione senza spese
La Società Immobiliare ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello favorevole alla Procedura Fallimentare. Successivamente, la stessa Società Immobiliare ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà della ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché la Procedura Fallimentare non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità, i giudici non hanno emesso alcuna condanna al pagamento delle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla lite sulla locazione
Una società di telecomunicazioni ha proposto ricorso in Cassazione contro i proprietari di un immobile per una controversia legata a una locazione per uso diverso da quello abitativo. Successivamente, la società ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione, accettata dai proprietari dell'immobile. La Suprema Corte, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa stradale
Il caso riguarda un giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale. La Danneggiata ha proposto ricorso in Cassazione contro la Compagnia di Assicurazioni e i responsabili del sinistro. Successivamente, la stessa ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione. La Suprema Corte, riscontrando la regolarità della rinuncia e la mancata costituzione delle controparti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Tassa sui rifiuti: accordo tra Comune e Monastero
Un ente religioso ha impugnato l'avviso di accertamento per la Tassa sui rifiuti (TARI) emesso da un Comune per l'anno 2014. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito in merito alla superficie tassabile e alle esenzioni per le aree di culto e di alloggio, entrambe le parti hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il Comune e l'ente religioso hanno raggiunto un accordo transattivo bonario sulla tassazione dovuta. Di conseguenza, i difensori delle parti hanno depositato una formale rinuncia ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia bilaterale, compensando le spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: quando l’abbandono azzera le spese legali
Un'azienda creditrice avvia un pignoramento immobiliare su beni in comproprietà. Nel corso della procedura esecutiva si apre un giudizio di divisione dei beni. Il Tribunale ordina la vendita dei beni e condanna i comproprietari alle spese, decisione confermata in appello. Alcuni comproprietari propongono ricorso in Cassazione, ma quaranta giorni prima dell'udienza depositano una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. In merito alle spese, la Corte applica l'articolo 391 del codice di procedura civile: poiché la rinuncia è avvenuta con largo anticipo, sollevando il creditore dall'onere di ulteriori difese, i giudici dispongono la compensazione integrale delle spese di lite. Ciascuna parte sostiene i propri costi.
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Restituzione somme al netto: stop alle pretese della Cassa
Un pensionato ottiene il ricalcolo della pensione, ma la Cassa previdenziale impugna la decisione. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello ordina agli eredi del pensionato la restituzione delle somme percepite in eccedenza. La Cassa ricorre in Cassazione pretendendo la restituzione al lordo delle tasse, anziché al netto. Tuttavia, prima della decisione, la Cassa rinuncia formalmente al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Nei motivi della decisione, la Corte conferma che la restituzione somme al netto delle ritenute fiscali è la regola corretta, poiché le tasse trattenute alla fonte non entrano mai nel patrimonio del beneficiario.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo chiude la lite
Un lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello favorevole a un'azienda di panificazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole tramite una conciliazione sindacale. In seguito a questa intesa, il lavoratore ha depositato la formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziarie, già regolate privatamente dalle parti nel verbale di conciliazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Una società proponeva opposizione a precetto contro l'intimazione di pagamento notificata da una creditrice. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la società ricorreva in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo transattivo per chiudere bonariamente la lite. Il difensore della società depositava quindi la formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia produce effetti immediati anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il creditore vince in Italia
Due coniugi residenti a San Marino costituiscono un fondo patrimoniale in Italia. Una banca creditrice avvia un'azione revocatoria per rendere inefficace il fondo. I coniugi eccepiscono il difetto di giurisdizione italiana, ma la Corte d'Appello dichiara la giurisdizione del giudice italiano. I coniugi propongono ricorso in Cassazione. Prima della decisione, i ricorrenti presentano una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società creditrice. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la decisione d'appello che riconosce la giurisdizione italiana rimane valida, consentendo al creditore di proseguire l'azione in Italia.
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Rinuncia al ricorso: si estingue la lite sulle quote societarie
Una società acquirente si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di una cessione di quote societarie, eccependo l'incompetenza del tribunale ordinario. Dopo il rigetto dell'eccezione, la società proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso: il Fisco non accetta ma evita le spese
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria per presunte incongruenze su alcune fatture d'acquisto. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, il Contribuente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato. L'Amministrazione Finanziaria non ha formalmente accettato la rinuncia ma ne è stata informata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate poiché l'ente impositore è rimasto inattivo senza presentare controricorso. Infine, la Corte ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato, non applicabile in caso di estinzione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e zero spese per il lavoratore
Una lavoratrice ha impugnato il rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per crediti di lavoro. Durante il giudizio, ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata personalmente dal curatore fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione personale della controparte, le spese di lite sono state compensate. Inoltre, la ricorrente è stata esonerata dal pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale al rigetto del ricorso.
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Rinuncia al ricorso: si ritira ma paga le spese legali
Una candidata alle elezioni studentesche universitarie presentava una lista utilizzando il logo di un'associazione storica, rivendicando la priorità cronologica di caricamento sul portale. L'Università escludeva la lista per evitare confusione con l'effettiva associazione legittima. Dopo i rigetti del TAR e del Consiglio di Stato, la candidata proponeva ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando la rinunciante al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti.
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Estinzione del giudizio: no al merito se scade il termine
Il Ricorrente ha impugnato una decisione nei confronti della Società Fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio tramite decreto presidenziale, poiché il Ricorrente non ha chiesto la decisione del ricorso nei termini previsti dalla procedura accelerata. Successivamente, il Ricorrente ha presentato un'istanza chiedendo la fissazione dell'udienza per discutere il merito del ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tale richiesta. I giudici hanno chiarito che, una volta dichiarata l'estinzione del giudizio, l'istanza per fissare l'udienza è ammessa solo per contestare eventuali errori procedurali che hanno portato all'estinzione stessa, e non per chiedere un nuovo esame del merito della causa. Di conseguenza, l'istanza è stata respinta senza addebito di spese.
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Definizione agevolata delle sanzioni: dazi pagati, lite estinta
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza favorevole all'importatore di calzature. Durante il giudizio di Cassazione, la società contribuente ha pagato integralmente i diritti doganali richiesti e ha richiesto la definizione agevolata delle sanzioni collegate, avvalendosi della tregua fiscale. La Corte di Cassazione ha accertato l'avvenuto pagamento dei tributi doganali e la regolarità della domanda di sanatoria. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere per i dazi e l'estinzione del processo per le sanzioni, applicando la definizione agevolata delle sanzioni senza alcun ulteriore esborso per la società, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’Azienda chiude la lite
Una dirigente medica ha impugnato la nomina di una collega a responsabile di struttura semplice, ottenendo in appello la ripetizione della procedura per difetto di valutazione comparativa dei curricula. L'Azienda Sanitaria ha promosso ricorso in Cassazione ma, nel frattempo, ha rinnovato la selezione confermando la stessa candidata. La dirigente ha contestato anche questa seconda decisione, ma il suo ricorso è stato rigettato con sentenza definitiva. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia in sede di legittimità non richiede l'accettazione della controparte per produrre i suoi effetti, e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Azione revocatoria ordinaria: la pace spegne la lite
Un Committente ha promosso un'azione revocatoria ordinaria contro un Fornitore che, dopo aver accumulato un ingente debito per forniture difettose di vetrate, ha ceduto il proprio ramo d'azienda a una nuova società per evitare il pignoramento. I giudici di merito hanno accolto la domanda, dichiarando inefficace il trasferimento dei beni. Durante il ricorso in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole per chiudere ogni pendenza. Di conseguenza, i ricorrenti hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: come evitare spese e doppie tasse
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della formale rinuncia al ricorso presentata da una società in liquidazione e accettata da tutte le altre parti, tra cui un ente pubblico subentrato nei rapporti giuridici. Poiché la rinuncia al ricorso è stata pienamente accettata, i giudici hanno stabilito che non si deve procedere alla liquidazione delle spese di lite. Inoltre, la Corte ha chiarito che in caso di estinzione del processo non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale ipotesi non è prevista dalla legge tributaria di riferimento.
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