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Art. 391 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 391 Codice di Procedura Civile

Definizione agevolata delle liti: stop alle liti se il fisco tace
Una società di trasporti ha richiesto la definizione agevolata delle liti per chiudere un contenzioso tributario relativo a Irpeg e Irap. La contribuente ha presentato la domanda e pagato quanto dovuto. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha notificato alcun diniego entro i termini e nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
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Condono fiscale: negata la sanatoria nei giudizi di revocazione
Il Contribuente ha proposto un ricorso per revocazione contro una precedente decisione della Cassazione. Successivamente, ha richiesto la sospensione del processo per accedere alla definizione agevolata. L'Amministrazione Finanziaria ha negato l'accesso alla misura. Di conseguenza, il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che il condono fiscale non si applica ai giudizi di revocazione, poiché questi riguardano decisioni già definitive. Tuttavia, accogliendo la rinuncia del Contribuente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti.
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Revocazione per errore di fatto: quando la svista non salva
Un professore chiede il risarcimento dei danni per diffamazione contro un quotidiano per un articolo sulle sue assenze. I giudici di merito e la Cassazione rigettano la domanda ritenendo sussistente la verità putativa. Il professore propone ricorso per revocazione per errore di fatto, sostenendo che la Corte abbia travisato le sue difese. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La Corte chiarisce che la revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione oggettivo ed evidente, non una contestazione della valutazione giuridica o del materiale probatorio. Inoltre, la morte del difensore non interrompe il giudizio di legittimità. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Definizione agevolata: il Fisco si ferma e la causa si estingue
Una società alberghiera impugnava un avviso di accertamento basato su studi di settore. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, pagando integralmente le rate previste e rinunciando al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha confermato il regolare pagamento. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, le decisioni dei gradi precedenti perdono efficacia e le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, senza l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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Muro di contenimento: paga chi fa lo scavo, non il vicino
I proprietari di un terreno inferiore chiedevano il consolidamento di un muro di contenimento confinante con un fondo superiore, invocando la disciplina del codice civile. La proprietaria del fondo superiore si opponeva, dimostrando che il dislivello era stato creato decenni prima dai precedenti proprietari del fondo inferiore tramite sbancamento. I giudici di merito rigettavano la domanda, accertando la proprietà esclusiva del muro in capo ai proprietari del fondo inferiore. Pendente il giudizio in Cassazione, i ricorrenti presentavano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Rinuncia al ricorso: si spegne la lite sulla comproprietà
Un comproprietario ha rivendicato la quota di un terzo di un immobile storico, contestando la donazione dell'intero bene effettuata da un altro comproprietario a un terzo. Dopo che la Corte d'Appello ha accolto la domanda di rivendicazione e dichiarato parzialmente nulla la donazione, i soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sul merito e senza liquidare le spese di lite.
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Compensi professionali: l’accordo privato batte la causa legale
Un avvocato ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un ente per il pagamento di compensi professionali legati a una difesa dinanzi al Consiglio di Stato. L'ente ha proposto opposizione, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile sia per l'utilizzo di un rito errato sia per la tardività della notifica. L'ente ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. L'ente ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'avvocato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza alcuna condanna alle spese processuali.
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Pace fiscale e silenzio: l’estinzione del giudizio tributario
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che dava ragione a una Società fallita in merito a un accertamento analitico induttivo. Il processo è stato sospeso per consentire l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie (pace fiscale) secondo il Decreto Legge 119 del 2018. Poiché nessuna delle parti ha presentato la necessaria istanza di trattazione entro la scadenza del 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario. Di conseguenza, il processo si chiude definitivamente senza una decisione sul merito e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la resa chiude il fallimento
La Società Creditrice ha proposto opposizione contro l'esclusione del proprio credito dal fallimento di un'impresa debitrice. Dopo il rigetto da parte del Tribunale, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la stessa ricorrente ha depositato un atto ufficiale di rinuncia al ricorso per cassazione. La Procedura Fallimentare non ha svolto attività difensiva in questa fase. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Con questa decisione, il processo si chiude definitivamente senza una pronuncia sul merito della questione.
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Carenza di interesse: l’accordo c’è ma la banca paga le spese
Un istituto di credito ha impugnato la sentenza che accoglieva la revocatoria fallimentare per alcune rimesse bancarie. Nelle more del giudizio di Cassazione, la banca e il fallimento hanno raggiunto un accordo transattivo per chiudere la lite. Tuttavia, la banca non ha notificato regolarmente la rinuncia al ricorso alla controparte. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in mancanza di regolare notifica della rinuncia, non si può dichiarare l'estinzione del processo. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La banca è stata condannata al pagamento delle spese processuali, poiché non è stata provata l'adesione del fallimento alla compensazione delle spese.
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Definizione agevolata: il notaio si salva se paga la società
Un Notaio registrava un contratto di concessione del diritto di superficie su un terreno agricolo per un impianto fotovoltaico, applicando l'aliquota dell'8%. L'Agenzia delle Entrate richiedeva invece l'aliquota del 15%, emettendo un avviso di liquidazione. Nel corso del giudizio di Cassazione, la società contribuente presentava domanda di definizione agevolata della controversia fiscale, pagando l'intero importo dovuto. La Suprema Corte ha preso atto del pagamento e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce infatti effetti favorevoli anche per gli altri soggetti obbligati, estinguendo definitivamente la lite tributaria.
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Rinuncia al ricorso: stop alla lite fiscale senza tasse extra
Il Comune impugnava la decisione che escludeva l'assoggettabilità a ICI di due piattaforme petrolifere. Tuttavia, prima dell'udienza, il Comune ha presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite con la banca
Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro un istituto bancario. Prima dell'udienza, il ricorrente ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritta dai suoi difensori muniti di procura speciale. La banca ha accettato la rinuncia firmando l'atto. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti.
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Condono fiscale: la scelta è irrevocabile e vieta i ripensamenti
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole ad alcuni contribuenti in merito alla valutazione di aree compravendute. Durante il giudizio di Cassazione, la società contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia tramite condono fiscale. Il Presidente di Sezione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Successivamente, i contribuenti hanno chiesto la revoca di tale decreto e la trattazione della causa, senza però contestare vizi specifici del provvedimento. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'adesione al condono fiscale è un atto volontario e irrevocabile, non modificabile per semplice ripensamento. Di conseguenza, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per verificare presso l'Agenzia delle Entrate la regolarità della procedura di definizione agevolata.
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Rinuncia al ricorso: si estingue la lite sul debito
Il caso nasce dall'opposizione di una Debitrice a una condanna di pagamento emessa dal Tribunale a favore del Creditore. La Debitrice eccepiva la nullità della citazione originaria per mancato avvertimento sulle decadenze relative all'incompetenza territoriale. La Corte d'Appello respingeva l'impugnazione, ritenendo sanata la nullità in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Successivamente, la Debitrice proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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Rottamazione delle cartelle: causa chiusa ma il debito resta
Il Contribuente impugnava una cartella esattoriale per imposte non pagate. Durante il processo, decideva di aderire alla rottamazione delle cartelle, presentando formale rinuncia al ricorso. Tuttavia, pagava in ritardo la seconda rata della sanatoria. L'Amministrazione Finanziaria faceva notare che la definizione agevolata non si era perfezionata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Di conseguenza, il processo si chiude definitivamente, ma il Contribuente perde la possibilità di contestare il debito originario, che l'esattore potrà riscuotere coattivamente poiché la sanatoria è decaduta a causa del ritardo nei pagamenti. Le spese di giudizio sono state compensate.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: si evita la doppia tassa
Nel corso di una causa ereditaria, La Ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Controricorrente con accordo per compensare le spese di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione pecuniaria colpisce solo chi perde la causa per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Trattandosi di una norma punitiva eccezionale, essa non può essere estesa per analogia alla rinuncia concordata tra le parti. Di conseguenza, il processo si estingue senza costi aggiuntivi per le parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite con il Fisco
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRAP. Dopo aver proposto ricorso in Cassazione, ha aderito alla definizione agevolata della rottamazione ter, provvedendo al pagamento delle rate previste. Di conseguenza, ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, accettata anche dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo non appena la controparte ne viene a conoscenza prima dell'udienza. Le spese processuali sono state compensate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla causa senza spese
La Società Ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione precedentemente proposto contro il Curatore Fallimentare e altre società. Tutte le parti coinvolte hanno accettato questa decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie alla tempestiva rinuncia al ricorso in Cassazione, la società non deve pagare le spese del giudizio né il raddoppio del contributo unificato, poiché l'accordo tra le parti ha estinto la causa in modo consensuale prima della decisione di merito.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi abbandona paga le spese
Una società cooperativa e un privato propongono ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Successivamente, i ricorrenti presentano formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, la parte controricorrente non sottoscrive l'accettazione di tale rinuncia. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ma applica l'articolo 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, i giudici condannano i ricorrenti a pagare in solido le spese del processo, liquidate in cinquemila euro oltre accessori di legge. La decisione stabilisce che la mancata accettazione firmata della controparte impone la regolamentazione delle spese a carico di chi rinuncia.
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