La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia reciproca al ricorso principale e a quello incidentale. Il decreto, fondato sull'art. 391 c.p.c., chiarisce che, data l'accettazione delle rinunce, non vi è alcuna decisione sulle spese legali. Questo caso illustra la procedura semplificata per chiudere un contenzioso in Cassazione quando le parti trovano un accordo.
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