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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Rinuncia al ricorso: la guida alla procedura completa
Il caso analizza una procedura di rinuncia al ricorso presso la Corte di Cassazione. A seguito della formale rinuncia da parte del ricorrente avverso una sentenza della Corte d'Appello, la Suprema Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti di legge e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sulle spese data la mancata costituzione delle controparti.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia reciproca al ricorso principale e a quello incidentale. Il decreto, fondato sull'art. 391 c.p.c., chiarisce che, data l'accettazione delle rinunce, non vi è alcuna decisione sulle spese legali. Questo caso illustra la procedura semplificata per chiudere un contenzioso in Cassazione quando le parti trovano un accordo.
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