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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso: come estinguere il giudizio
Una società di servizi ambientali aveva impugnato in Cassazione una sentenza che la condannava a rimborsare l'IVA su una tariffa ambientale. Prima della discussione, la società ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dell'atto, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sulle spese processuali, chiudendo così definitivamente la controversia.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte appellante e accettata dalla controparte. La decisione si fonda sull'articolo 390 del codice di procedura civile e chiarisce che, in questi casi, non si procede a una pronuncia sulle spese di giudizio.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: effetti pratici
Una cittadina, dopo aver perso in primo e secondo grado una causa per danni contro un Comune per un marciapiede dissestato, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, raggiunge un accordo transattivo con l'ente e deposita un atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, accogliendo la rinuncia, dichiara estinto il processo, sottolineando che tale atto non necessita dell'accettazione della controparte per essere efficace.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in un caso civile a seguito di una rinuncia. Le parti, originariamente in lite per il pagamento di interessi di mora, hanno presentato un'istanza congiunta per terminare il processo. La Corte ha qualificato tale atto come una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando il procedimento estinto e compensando le spese legali come richiesto dalle parti, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito di una rinuncia al ricorso depositata congiuntamente da tutte le parti. Il caso, originato da una controversia su una garanzia fideiussoria, si conclude senza una decisione nel merito. La Suprema Corte chiarisce che, in caso di rinuncia, non si pronuncia sulle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità non è originaria.
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Rinuncia ricorso cassazione: No spese e raddoppio
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti e della relativa accettazione delle controparti. L'ordinanza chiarisce un punto fondamentale: in caso di estinzione del processo per rinuncia, non vi è condanna alle spese e non si applica la norma che prevede il raddoppio del contributo unificato, come invece accade in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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Inammissibilità ricorso Cassazione: analisi ordinanza
Una società alberghiera ha presentato ricorso in Cassazione dopo aver perso in appello una causa per danni derivanti da un'operazione di cartolarizzazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di una parte per rinuncia al ricorso e ha stabilito l'inammissibilità ricorso Cassazione nei confronti di un'altra parte per mancanza di motivi specifici, confermando di fatto la decisione precedente. L'ordinanza chiarisce i requisiti procedurali essenziali per un valido ricorso.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e spese legali
Una società finanziaria, condannata in appello per la vendita di una polizza 'unit linked', ha presentato ricorso in Cassazione per poi ritirarlo. A seguito della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, la Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese e che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
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Remunerazione medici: Cassazione e prescrizione
Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1981 e il 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile, confermando che il termine di prescrizione decennale per la richiesta di remunerazione medici specializzandi è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999. La Corte ha ribadito che tale data ha fornito la certezza giuridica necessaria per agire, condannando inoltre i ricorrenti per lite temeraria.
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Rinuncia al ricorso e accordo: fine della lite
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formalizzata dopo il raggiungimento di un accordo conciliativo. La rinuncia, accettata dalla controparte, ha comportato anche la compensazione delle spese legali, escludendo l'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
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Prescrizione medici: 5 anni per tardiva attuazione UE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16122/2025, ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno per i medici specializzandi, a causa della tardiva attuazione di direttive europee, è soggetto alla prescrizione di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della L. 183/2011. Questa legge ha ridotto il precedente termine decennale. La Corte ha applicato il principio secondo cui la nuova legge si applica ai termini in corso, calcolando il nuovo termine dalla sua entrata in vigore. Di conseguenza, il ricorso di un medico, sebbene basato su un diritto sorto in precedenza, è stato respinto perché l'azione legale è stata intrapresa dopo la scadenza del nuovo termine quinquennale.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e spese legali
L'ordinanza analizza il caso di due medici che, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole relativa al mancato compenso per corsi di specializzazione, hanno presentato una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, verificata la regolarità della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando i ricorrenti al pagamento di due terzi delle spese legali a favore delle amministrazioni statali resistenti.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
Una cittadina presenta ricorso per regolamento di competenza. Successivamente, deposita una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, verificata la validità della rinuncia e l'assenza di difese da parte degli intimati, dichiara estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle spese.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società immobiliare ha rinunciato al ricorso per Cassazione contro un istituto di credito e una società finanziaria. A seguito dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione si fonda sugli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, evidenziando come l'accordo tra le parti ponga fine al contenzioso senza una pronuncia sul merito e senza statuizione sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: spese legali e conseguenze
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso. Nel caso specifico, una ricorrente ha ritirato il proprio appello, portando all'estinzione del giudizio. Poiché la controparte non ha accettato la rinuncia, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di tutte le spese legali, sottolineando le implicazioni economiche di tale atto processuale.
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Rinuncia al ricorso: come si estingue il giudizio
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e della contestuale accettazione della controparte. La decisione, basata sugli artt. 390 e 391 c.p.c., non prevede statuizioni sulle spese processuali data l'accettazione e la mancata costituzione di un terzo intimato.
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Estinzione del procedimento per rinuncia e accordo
Una società ecologica, inizialmente in fallimento, aveva citato in giudizio un'azienda sanitaria per danni derivanti da un ritardato pagamento. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, l'amministrazione fallimentare ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, ha rinunciato al ricorso con l'accettazione della controparte. Poiché nel frattempo la società è tornata solvibile e ha raggiunto un accordo transattivo con l'azienda sanitaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessato interesse delle parti a una decisione.
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Estinzione giudizio per rinuncia: guida completa
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio. A seguito della rinuncia al ricorso principale da parte dell'appellante e della conseguente accettazione da parte dei resistenti e dei ricorrenti incidentali, la Corte ha dichiarato l'estinzione dell'intero procedimento. La decisione si fonda sull'articolo 391 del Codice di Procedura Civile, specificando che, data l'accettazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese legali.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Un istituto di credito aveva presentato ricorso in Cassazione per la correzione di un'ordinanza, ma ha successivamente deciso di ritirarlo. La Corte Suprema ha accolto la rinuncia al ricorso e, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, dato che le controparti non si erano costituite in giudizio e la natura del ricorso riguardava una correzione di errore materiale.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Un cittadino proponeva ricorso per cassazione contro un Comune. Successivamente, lo stesso cittadino depositava un atto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità della rinuncia secondo l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali poiché il Comune non si era costituito in giudizio.
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