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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso in Cassazione: la guida completa
Una società ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello, ma ha successivamente deciso di ritirarlo. La Corte di Cassazione, verificata la validità della rinuncia al ricorso presentata dal legale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna decisione sulle spese legali poiché le controparti non si erano costituite in giudizio.
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Estinzione del giudizio: quando si evita il raddoppio
Un'associazione nazionale, condannata in appello al risarcimento danni verso una ONLUS, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato con la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questi casi non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché non si tratta di un rigetto o di un'inammissibilità dell'impugnazione.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della contestuale accettazione della controparte. Il decreto chiarisce che, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., la procedura si conclude senza una decisione nel merito e senza statuizione sulle spese, data l'accettazione e la mancata costituzione di un'altra parte.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti principali e della contestuale accettazione della controparte. Tale accettazione ha comportato anche la rinuncia al ricorso incidentale. La decisione, basata sugli articoli 390 e 391 c.p.c., non ha previsto alcuna statuizione sulle spese legali, confermando la chiusura definitiva del contenzioso.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
Un privato cittadino, dopo aver proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello che lo vedeva contrapposto a una compagnia assicuratrice, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e del fatto che la compagnia non si era costituita in giudizio, ha dichiarato l'estinzione del processo senza disporre nulla in merito alle spese legali.
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Estinzione giudizio: rinuncia e spese legali
Un ente pubblico, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza di condanna per un incidente stradale, ha rinunciato al ricorso. A seguito dell'accettazione della controparte, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione giudizio. La decisione chiarisce che in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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Estinzione del processo in Cassazione: il decreto
La Corte di Cassazione, con un recente decreto, ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso presentata dall'erede della parte ricorrente originaria. La decisione evidenzia come, una volta verificata l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, il giudizio si concluda senza una pronuncia sul merito e, in questo caso specifico, senza statuizioni sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio: rinuncia e accettazione
Una società e i suoi soci, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, hanno rinunciato al ricorso in Cassazione. La controparte ha accettato la rinuncia. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronunciarsi sulle spese legali data l'accettazione della controparte.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: le conseguenze
Il caso analizza le conseguenze della rinuncia al ricorso presentato presso la Corte di Cassazione. A seguito della rinuncia volontaria da parte del ricorrente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione sottolinea che, data la mancata costituzione in giudizio delle controparti, non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali. La pronuncia si basa sui requisiti previsti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: estinzione
Un decreto della Corte di Cassazione analizza gli effetti della rinuncia al ricorso, dichiarando l'estinzione del giudizio. Il caso chiarisce che se la parte avversa non si difende, non vi è condanna alle spese. La decisione si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte sia del ricorrente principale che dei ricorrenti successivi. Tale rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente, soddisfacendo i requisiti degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito e senza una pronuncia sulle spese legali.
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Estinzione del processo in Cassazione: come funziona
Un decreto della Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della conseguente accettazione della controparte. Il caso, originato da una sentenza della Corte d'Appello, si conclude senza una decisione sul merito e senza statuizioni sulle spese, data la concorde volontà delle parti di porre fine alla lite.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società alberghiera aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte, una società in liquidazione. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza disporre sulle spese legali proprio in virtù dell'accordo tra le parti.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. A seguito dell'accettazione di tale rinuncia da parte della società di gestione crediti controricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza disporre sulle spese. La decisione si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, evidenziando come l'accordo tra le parti possa portare alla chiusura anticipata del contenzioso.
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Estinzione giudizio Cassazione: analisi decreto
Un recente decreto della Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di Cassazione in una controversia tra due società del settore medicale e due associazioni, una di pazienti e una di consumatori. La decisione è seguita alla rinuncia al ricorso da parte delle società ricorrenti e alla successiva accettazione da parte delle associazioni resistenti. La Corte ha applicato l'art. 391 c.p.c., confermando che, in caso di accettazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della successiva accettazione da parte della controparte, un'azienda sanitaria. La decisione si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Data l'accettazione, la Corte ha stabilito che nulla è dovuto per le spese legali del giudizio di legittimità.
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Estinzione giudizio per rinuncia: le regole della Cassazione
Una parte ricorrente in Cassazione ha presentato una formale rinuncia al ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia ai requisiti di legge (artt. 390 e 391 c.p.c.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto. Poiché le controparti non si erano costituite in giudizio, non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia chiude il caso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della successiva accettazione della controparte. Il decreto, emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c., chiude il procedimento senza pronunciarsi sulle spese, data l'accettazione e la mancata costituzione degli altri intimati. Questo caso evidenzia come l'estinzione del giudizio sia una via per concludere una lite.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Un ente territoriale, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, ha deciso di rinunciare al proprio ricorso in Cassazione. La controparte, una società a responsabilità limitata, ha accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiudendo formalmente il caso senza una decisione nel merito e senza pronunciarsi sulle spese legali.
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Estinzione del processo: la rinuncia chiude il caso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente principale e di quello incidentale. Tale rinuncia, accettata dalla controparte, ha portato alla chiusura definitiva del caso senza una decisione sul merito e senza statuizione sulle spese, in applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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